Nessun errore materiale se la statuizione spese recepisce richiesta distrazione (Cass. civ. Sez. I n. 13380 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione di errore materiale di un provvedimento della Corte di cassazione presuppone una oggettiva divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica. Non integra tale divergenza la statuizione sulle spese resa in favore dell’avvocato che si sia dichiarato antistatario, quando essa risulti perfettamente coerente con la specifica richiesta già formulata in atti dal procuratore e difensore della parte. La successiva volontà di revocare la richiesta di distrazione delle spese, per asserito errore in cui si sarebbe incorsi nel formularla, non incide sulla correttezza del provvedimento e non ne giustifica la correzione.

Il Fatto

Con ricorso la curatela di una società fallita, per il tramite del proprio difensore, ha chiesto la correzione dell’errore materiale di una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il ricorrente ha premesso di voler revocare la richiesta di distrazione delle spese, che assume essere stata formulata in giudizio per mero errore.

La domanda di correzione mirava dunque a eliminare dalla motivazione e dal dispositivo della pronuncia la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. L’istanza è stata notificata alle altre parti processuali, le quali non hanno svolto alcuna difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di errore materiale correggibile, che ricorre quando si riscontri una discrepanza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, unico presupposto legittimante l’intervento correttivo della pronuncia.

Nel caso esaminato, la decisione di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore dell’avvocato antistatario risulta perfettamente coerente con la specifica richiesta che il procuratore e difensore aveva già svolto in atti. Quella richiesta era l’unica condizionante il giudizio.

Ne consegue che non vi è alcuna divergenza tra l’ideazione del giudice e la sua estrinsecazione grafica: il provvedimento ha recepito esattamente quanto richiesto, senza tradirne il contenuto. Il testo non rivela alcuno scarto tra volontà e sua rappresentazione.

La Corte esclude pertanto che possano ravvisarsi i presupposti per disporre la correzione invocata. La volontà sopraggiunta di revocare la richiesta di distrazione, per il diverso intendimento maturato dal difensore, resta priva di rilievo: la domanda di correzione non può essere impiegata per modificare una statuizione che riflette fedelmente la richiesta processuale.

La domanda è quindi rigettata. Nulla è statuito sulle spese, non essendo stata svolta alcuna difesa dalle controparti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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