Cessione di ramo d’azienda e requisiti di autonomia e preesistenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13379 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di ramo d’azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112, comma 5, cod. civ., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., quando alla fattispecie accertata sia stata applicata una norma dettata per ipotesi diverse (vizio di sussunzione), ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La cessazione della materia del contendere non rilevata dal giudice di merito configura error in procedendo, che legittima la Corte a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti, con decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ..
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una banca avevano convenuto in giudizio la società cedente e la cessionaria per far accertare l’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda intervenuto nel dicembre 2013 e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con la banca stessa. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, aveva confermato la pronuncia, rilevando che le società appellanti avevano ammesso l’inesistenza, in capo al ramo ceduto, dei caratteri dell’autonomia e della preesistenza rispetto al trasferimento.
Avverso tale decisione la banca e la cessionaria hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, affidati rispettivamente a cinque e sette motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorsi. Nel corso del giudizio di legittimità sono stati depositati verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale tra le società e gran parte dei lavoratori, ad eccezione di due.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente i motivi, comuni a entrambi i ricorsi, relativi alla posizione di un lavoratore: le società lamentavano che la sentenza d’appello avesse respinto il gravame senza rilevare l’intervenuta cessazione della materia del contendere per conciliazione. I motivi sono fondati. La censura della mancata rilevazione da parte del giudice del merito della cessazione della materia del contendere, riconducibile alle fattispecie di estinzione del giudizio per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti, configura un error in procedendo e legittima la Corte a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti, come affermato da Cass. n. 6617 del 2012.
Essendo incontestato che il lavoratore avesse conciliato la lite prima della pronuncia impugnata, la Corte, previa cassazione parziale della sentenza, decide direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dichiarando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Quanto ai restanti motivi, in larga parte comuni, i ricorsi non trovano accoglimento. La Corte richiama le motivazioni già esposte rispetto ad analoghi ricorsi aventi ad oggetto la medesima vicenda traslativa, con rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., alle pronunce Cass. nn. 7364, 17193, 17194, 17195, 18948, 18949 e 22249 del 2021. I primi due motivi di entrambi i ricorsi sono inammissibili, sia perché investono l’interpretazione di atti processuali, riservata al giudice del merito, sia perché la Corte territoriale ha comunque delibato l’infondatezza delle censure.
Per il resto, la Corte ribadisce il costante insegnamento secondo cui la verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per vizio di sussunzione o per omesso esame di un fatto decisivo. La sentenza impugnata è conforme al principio per cui il trasferimento di ramo d’azienda è configurabile, come affermato dalla giurisprudenza della CGUE (sentenze 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17), anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere lo specifico servizio prescindendo dalla struttura di provenienza.
La Corte respinge infine le reiterate richieste di sospensione e di rinvio pregiudiziale alla CGUE, rinviando a quanto già argomentato in Cass. n. 7364/2021. Accoglie quindi il quinto motivo del ricorso della banca e il settimo della cessionaria, dichiara la cessazione della materia del contendere per i lavoratori conciliati e rigetta entrambi i ricorsi nei confronti del lavoratore rimasto, con condanna delle società alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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