Interpretazione domanda monitoria e legittimazione della società nella opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 15634 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito e si avvale degli stessi criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. per i contratti. Il sindacato di legittimità non investe la ricostruzione della volontà delle parti, ma l’individuazione dei criteri ermeneutici adottati e la verifica della loro coerenza logica e giuridica. La Corte d’appello che, decidendo sulla legittimazione della società a proporre opposizione, ometta di considerare i dati letterali del ricorso monitorio — segnatamente il duplice riferimento alla posizione della persona fisica quale socio accomandatario e amministratore, oltre che garante — incorre in motivazione inadeguata, non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammessa la domanda risarcitoria proposta dal terzo, connessa per titolo o oggetto alla domanda monitoria o a quella riconvenzionale dell’opponente, con conseguente cumulo soggettivo iniziale di domande in senso improprio.

Il Fatto

Due soci accomandatari di una s.a.s., insieme alla socia accomandataria e amministratrice, avevano garantito con fideiussione solidale i debiti sociali verso due istituti di credito. I due soci, dopo aver corrisposto parte del debito, hanno chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della socia-amministratrice, per la quota di regresso. La socia, in proprio e quale amministratrice e socio accomandatario della società, ha proposto opposizione con domanda riconvenizionale risarcitoria.

Il Tribunale ha rigettato l’azione di regresso ex art. 1954 cod. civ., accogliendo invece quella di surrogazione ex art. 1203 cod. civ. e condannando la socia per la quota. La Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società a proporre opposizione e domanda riconvenzionale, confermando la condanna della socia in proprio. Propone ricorso per cassazione la socia, in proprio e nella qualità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sulla violazione delle norme sull’interpretazione della domanda e sul vizio motivazionale. Il giudice di merito aveva ritenuto che l’ingiunzione fosse stata rivolta alla socia solo personalmente, quale co-garante, e che nessuna azione fosse stata proposta verso la società, con conseguente carenza di legittimazione di quest’ultima. La ricorrente contesta che, nel ricorso monitorio, la condanna era stata richiesta nei confronti della socia sia in proprio sia nella sua qualità di amministratrice e socio accomandatario della società, con esplicito riferimento al debito sociale e al diritto di regresso dei co-garanti verso il debitore principale.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l’interpretazione delle clausole contrattuali e della domanda giudiziale è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e assistita da congrua motivazione. Il controllo di legittimità può investire l’individuazione dei criteri ermeneutici e il processo logico, per verificare vizi di ragionamento o errori di diritto, come affermato dalle pronunce Cass. n. 7597 del 2006, Cass. n. 7557 del 2011, Cass. n. 2109 del 2012 e Cass. n. 15763 del 2016.

La Corte precisa inoltre che, per far valere una violazione ermeneutica, il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate e chiarire in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato. Nel caso di specie la ricorrente ha assolto a tale onere, lamentando che l’interpretazione del ricorso monitorio ha pretermesso il criterio letterale e quello della conservazione dell’atto. I dati testuali valorizzati — il richiamo alla duplice qualità della socia e al debito della società — non sono stati considerati dalla Corte territoriale, la cui motivazione non consente di ricostruire i criteri interpretativi seguiti. In particolare, il giudice d’appello non si è fatto carico del richiamo alla posizione della socia quale socio accomandatario della società, oltre che fideiussore, violando il criterio dell’art. 1367 cod. civ.

Il quarto motivo è poi ritenuto fondato. La Corte di merito ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale risarcitoria sul presupposto che il terzo non possa proporre domande risarcitorie nel giudizio di opposizione. La Corte si richiama a Cass. n. 4713 del 2022, che ha ammesso la possibilità che l’opposizione a decreto ingiuntivo contenga anche la domanda di un soggetto terzo, connessa alla domanda monitoria o a quella riconvenzionale, con conseguente cumulo soggettivo iniziale di domande connesse in senso improprio ex art. 103, comma 1, cod. proc. civ. All’accoglimento dei motivi primo, secondo e quarto — assorbito il terzo — consegue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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