Travisamento della prova e doppia conforme: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13406 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, consistente nella svista sul fatto probatorio in sé e non nella verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto, trova il suo istituzionale rimedio nella revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ove invece il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte, il vizio è deducibile, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. L’istituto della litispendenza e quello della continenza operano soltanto tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi e non sono invocabili quando le cause identiche o connesse pendano davanti al medesimo ufficio, anche in gradi diversi. In presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., il motivo di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

La società datrice di lavoro aveva intimato il licenziamento a un proprio dipendente. Il Tribunale, nella fase sommaria del procedimento previsto dalla legge n. 92/2012, aveva accertato la natura ritorsiva del recesso e aveva condannato la società a reintegrare il lavoratore e a corrispondergli un’indennità risarcitoria. La società aveva proposto opposizione e, respinta questa, aveva presentato reclamo.

La Corte d’appello di Perugia aveva respinto il reclamo, confermando l’illegittimità del licenziamento e le statuizioni di tutela. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, cod. proc. civ., sostenendo la continenza tra la causa definita dal giudice del lavoro e un separato giudizio monitorio. La Corte ha respinto la censura osservando che le due cause pendevano davanti al medesimo ufficio giudiziario e non davanti a uffici diversi.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui litispendenza e continenza operano soltanto tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari differenti, non quando le cause identiche o connesse pendano davanti allo stesso ufficio, anche in gradi diversi, richiamando Cass., sez. III, n. 10183 del 2023.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, lamentavano un grave travisamento della prova ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ha ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; la lettura del fatto probatorio prospettata da una parte è deducibile ex art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., ma solo in concorso dei presupposti di legge.

La Corte ha poi rilevato che, nella specie, ricorre l’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., perché la sentenza di secondo grado e quella di primo grado sono del tutto conformi e fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. La ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto delle due decisioni né ha dimostrato la loro diversità, richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 7724 del 2022 e Cass. civ., sez. II, n. 39910 del 2021.

Infine, il Collegio ha osservato che i motivi, dietro la formula del travisamento, criticavano in realtà talune valutazioni probatorie della Corte di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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