Simulazione relativa del contratto e onere di specificità del motivo (Cass. civ. Sez. III n. 13407 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, previsto dall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto a pena di inammissibilità non solo con l’indicazione delle norme violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con esse. Il vizio di sussunzione resta del tutto generico se il ricorrente non individua le norme falsamente applicate, il loro significato e il raffronto con la fattispecie concreta. Quanto alla prova della simulazione, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. la prova per presunzioni è ammessa tra le parti quando la domanda sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, poiché in tal caso la simulazione relativa è oggettivamente finalizzata a eludere una disciplina imperativa.
Il Fatto
La società conduttrice convenne in giudizio la società proprietaria davanti al Tribunale di Perugia, chiedendo accertarsi che il contratto stipulato, formalmente qualificato come affitto di azienda, dissimulava in realtà una locazione di immobile commerciale. Chiese quindi la condanna della proprietaria al pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento ai sensi dell’art. 34 legge n. 392 del 1978.
Il Tribunale ritenne provata la simulazione relativa e condannò la proprietaria al pagamento dell’indennità. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 363/2021, rigettò l’impugnazione, valorizzando una serie di circostanze indiziarie: la trattativa incentrata solo sull’immobile, la dotazione strumentale minima, l’acquisto e il riacquisto dei beni di magazzino a ridosso della stipula, l’ampliamento dell’oggetto sociale e la conformazione delle clausole su durata e recesso sul modello della locazione commerciale. La proprietaria propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente censura la qualificazione giuridica del rapporto, deducendo il vizio di sussunzione. Il motivo è inammissibile. Il vizio dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, secondo l’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l’indicazione delle norme violate ma anche mediante argomentazioni specifiche e complete.
L’onere di specificità impone al ricorrente di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che deve essere espressamente richiamata. Non può essere demandato alla Corte di legittimità il compito di individuare con ricerca ufficiosa la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa (Sezioni Unite n. 23745 del 2020).
Nel caso di specie la ricorrente non ha indicato le norme asseritamente violate né ha formulato argomentazioni in iure dirette a dimostrare gli errori di giudizio. Del tutto generica è rimasta l’evocazione del vizio di sussunzione, che avrebbe richiesto l’individuazione delle norme falsamente applicate e la dimostrazione che la fattispecie concreta era o non era riconducibile all’ipotesi astratta considerata dal giudice del merito.
Il secondo motivo, con cui si sostiene che la prova della simulazione tra le parti dovesse essere fornita mediante controdichiarazione scritta, è infondato. Ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. la prova per presunzioni della simulazione è ammessa solo se la domanda è proposta da creditori o terzi, ma tale regola trova deroga nei rapporti tra le parti allorché la domanda sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato. Poiché la dissimulazione di una locazione commerciale come affitto di azienda è oggettivamente finalizzata a eludere una disciplina con profili di imperatività, la parte può avvalersi della prova presuntiva anche quando la domanda è proposta dalla parte stessa (cfr. Cass. n. 9012 del 2009).
Il terzo motivo, incentrato sull’indebita estensione dell’indennità di avviamento all’affitto di azienda, presuppone il previo accertamento della natura di affitto di azienda del negozio e resta quindi assorbito dal rigetto del motivo precedente. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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