Inammissibili i motivi che chiedono un nuovo apprezzamento del merito (Cass. civ. Sez. I n. 18822 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio o la mancata ammissione di prove orali, si risolva in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, inibito al giudice di legittimità. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio, senza che il provvedimento negativo possa essere censurato deducendo la carenza di motivazione espressa, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta. La mancata valutazione di alcune prove non integra vizio di motivazione quando il convincimento sia tratto da altri elementi, di natura documentale e logica, con valutazione non implausibile e non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda prende avvio dall’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, proposta dalla committente di un contratto di appalto per ottenere l’ammissione di un credito risarcitorio per inadempimento contrattuale. Il tribunale accoglie solo in parte la pretesa, ammettendo in via chirografaria la somma di euro 49.545,00 e respingendo il resto.

Avverso il decreto la società committente ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di norme processuali e sostanziali in tema di consulenza tecnica, prove testimoniali e garanzia per i vizi d’opera. Il fallimento resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo al mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio. La doglianza è inammissibile perché si risolve in un nuovo apprezzamento del merito e non rispetta il requisito di autosufficienza, non essendo indicati gli elementi critici e concreti che avrebbero imposto la rinnovazione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente, senza che il diniego debba essere sorretto da motivazione espressa quando l’indagine risulti irrilevante o superflua. È citata sul punto Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019, insieme a Cass. n. 2103 del 2019 e Cass. n. 15666 del 2011.

Quanto alla mancata ammissione delle prove orali, la Corte osserva che il tribunale ha tratto il convincimento da altri elementi, di natura documentale e logica, con valutazione non implausibile. Appartiene alla discrezionalità valutativa del giudice del merito stabilire quale prova valorizzare, sicché le censure sono inammissibili.

Il motivo relativo alla riferibilità dei vizi e dei ritardi è dichiarato inammissibile perché investe affermazioni rese ad abundantiam, non integrative di una ratio decidendi impugnabile, e formulate fuori dal paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come perimetrato da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014.

Il quarto motivo, in tema di penale per il ritardo e di accettazione dell’opera, è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché introduce questioni nuove, oltre a investire apprezzamenti di merito. Il quinto motivo, sulla motivazione in ordine alle conclusioni del consulente, è parimenti inammissibile per genericità, essendo sempre consentito al giudice di merito richiamare l’analisi e le conclusioni del c.t.u. a sostegno della decisione. La pronuncia di inammissibilità assorbe il ricorso incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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