Nullo il provvedimento disciplinare della Commissione centrale con meno di cinque componenti (Cass. civ. Sez. II n. 10021 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni sanitarie, è nulla la decisione della Commissione centrale adottata con la partecipazione di meno di cinque componenti, compreso il Presidente, come prescritto dall’art. 17, settimo comma, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946. Il numero minimo dei membri costituisce requisito strutturale dell’organo decidente, la cui violazione integra un vizio di costituzione del giudice di particolare gravità, denunciabile in sede di legittimità. La norma non è superata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 215 del 2016, che ha inciso sulla composizione qualitativa dell’organo ma non sulla soglia quantitativa di validità delle sedute. È invece legittima la nomina dei componenti con d.P.C.M., in luogo del decreto del Capo dello Stato, per effetto della modifica implicita recata dall’art. 2 legge n. 13/1991.

Il Fatto

Il ricorrente, medico iscritto all’albo provinciale, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per avere diffuso su Internet dichiarazioni critiche sulle terapie vaccinali pediatriche, ritenute in contrasto con le evidenze scientifiche e con le indicazioni nazionali. La Commissione per gli iscritti all’albo ne aveva disposto la radiazione.

Il provvedimento era impugnato davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che respingeva il ricorso con decisione n. 23 del 3 maggio 2021. Il medico ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui la nullità della decisione per irregolare composizione del collegio giudicante.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la nomina dei componenti della Commissione con d.P.C.M. del 27 dicembre 2016, anziché con decreto del Capo dello Stato come previsto dall’art. 17 d.lgs. C.p.S. n. 233/1946. La Corte ha giudicato la censura infondata: la legge n. 13/1991 ha modificato implicitamente la forma dell’atto di nomina per tutti i provvedimenti per i quali era richiesto il d.P.R., e l’art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 158/2012 ha escluso la Commissione dal riordino degli enti, confermandone il funzionamento secondo la disciplina vigente.

Il secondo motivo ha invece trovato accoglimento. La decisione impugnata risultava assunta da quattro componenti, oltre al segretario verbalizzante. L’art. 17, settimo comma, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 richiede la presenza di non meno di cinque membri, compreso il Presidente: la norma pone una soglia a presidio della validità della decisione, non una semplice regola organizzativa.

La Corte ha dato continuità a un proprio precedente del 2023 secondo cui la decisione adottata da meno di cinque componenti è nulla. Ha inoltre chiarito che la pronuncia della Corte costituzionale n. 215 del 2016 ha inciso sulla illegittimità della partecipazione dei dirigenti del Ministero della Salute, ma non ha eliminato la soglia minima di partecipanti, rimasta applicabile nella sua portata quantitativa.

Non persuade neppure l’argomento difensivo secondo cui la riduzione dei componenti a sette, per effetto del decreto annullato dal giudice amministrativo, avrebbe imposto la composizione ridotta: la Corte osserva che anche un organo di sette membri consente di rispettare la prescrizione minimale. Il vizio configura una alterazione strutturale dell’organo decidente, denunciabile in sede di legittimità come vizio di costituzione del giudice, non un difetto di giurisdizione.

La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione centrale in diversa composizione; l’accoglimento del secondo motivo ha assorbito i restanti. I controricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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