Nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13497 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità del precetto derivante dalla omessa notificazione del titolo esecutivo è sanata, per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ove questa si limiti a lamentare la irregolarità formale in sé e l’opponente non deduca il pregiudizio arrecato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura. La sanatoria non opera quando il vizio sia denunciato unitamente alla contestazione delle pretese creditorie e risulti evidente il pregiudizio per la facoltà, anteriormente all’inizio dell’esecuzione, di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o per resistere alla pretesa. È di regola inammissibile l’opposizione che censuri un vizio meramente formale senza indicare le ragioni della lesione del diritto di difesa.

Il Fatto

Con sentenza del 24.11.2020 il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità del precetto intimato nel gennaio 2020 dalla ricorrente all’intimato per il pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza della Corte d’appello di Roma. L’opposizione proposta dall’intimato è stata accolta perché con il precetto non era stato notificato il titolo esecutivo. Il Tribunale ha preventivamente disatteso l’eccezione di nullità del ricorso in opposizione per violazione del termine dell’art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., ritenendola sanata dalla costituzione della parte opposta e dal rinvio concesso.

Avverso tale sentenza l’intimante opposta ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria. L’intimato opponente non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su due censure congiuntamente esaminate. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa valutazione di circostanze risultanti dalle dichiarazioni di terzi debitori pignorati, dalle quali emergerebbe la preventiva notificazione del titolo già nel 2008. Con il secondo motivo invoca la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, in virtù della conoscenza del titolo tratta dall’atto di opposizione.

La Corte muove da una premessa di diritto. La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi va coordinata con le regole generali sulla sanatoria degli atti nulli: i vizi non possono farsi valere ex art. 617 cod. proc. civ. quando siano sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ., in virtù della stessa proposizione dell’opposizione da parte del debitore. La Corte richiama sul punto Cass. n. 25900 del 2016 e Cass. n. 38625 del 2021.

L’opposizione che censuri un vizio meramente formale è di regola inammissibile se non si deduca la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo. Fa eccezione il caso in cui la violazione processuale abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive, come il pregiudizio autoevidente alla facoltà di attrezzarsi per l’adempimento spontaneo o per resistere alle pretese (Cass. n. 27424 del 2023).

La nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo è quindi sanata dalla opposizione solo quando questa si limiti all’irregolarità formale, senza dedurre pregiudizio (Cass. n. 19105 del 2018). Nel caso di specie, in difetto di prova della notificazione del titolo e della sua data a norma dell’art. 479 cod. proc. civ., deve affermarsi la nullità del precetto. Tale nullità non è sanata: dall’atto di opposizione non risulta alcuna conoscenza del titolo esecutivo, designato come “il titolo indicato”, e il pregiudizio è evidente nella contestazione delle pretese creditorie avanzate.

Il ricorso è pertanto rigettato, senza provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto, conformemente a Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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