Giudicato statunitense opponibile al lavoratore sulla titolarità del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1328 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi in un giudizio cui il lavoratore sia stato parte, e che abbia accertato la titolarità del rapporto di lavoro in capo a un terzo, può essere opposto al lavoratore medesimo dal soggetto convenuto per il risarcimento del danno da omissione contributiva ex artt. 2115 e 2116 c.c., ancorché quest’ultimo sia rimasto estraneo a quel processo. Il giudicato opera infatti secundum eventum litis: la sua efficacia riflessa è consentita a chi non ha partecipato al processo e intenda avvalersi degli accertamenti ivi compiuti nei confronti di chi ne è stato parte, non essendo ammesso il contrario. La previsione dell’art. 7, l. n. 86/1975, che assoggetta alla legislazione previdenziale italiana il lavoro svolto negli Stati Uniti alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un’impresa da questi controllata, non individua un titolare dell’obbligo contributivo diverso dal datore di lavoro accertato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni derivati dall’omissione contributiva subita nel periodo di servizio prestato negli Stati Uniti, alle dipendenze di un’impresa controllata.

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato il rigetto della domanda con diversa motivazione. Il giudicato formatosi negli Stati Uniti, che aveva condannato la società controllata al risarcimento per l’anticipata risoluzione del rapporto, presupponeva l’accertamento della qualità di datore di lavoro in capo a quest’ultima e non alla controllante. La Corte territoriale aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 7, l. n. 86/1975, valorizzando la titolarità del rapporto in capo alla controllata, che aveva versato i contributi presso il competente ente previdenziale americano. Il lavoratore ricorre in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato statunitense vincolerebbe solo il datore di lavoro fittizio e non la controricorrente, rimasta estranea a quel giudizio in esito all’estromissione, e che la titolarità passiva ivi accertata riguardava fini risarcitori e non previdenziali. Il motivo è dichiarato infondato.

La Corte ricostruisce l’orientamento sull’efficacia riflessa del giudicato. Oltre all’efficacia diretta tra le parti, la sentenza può produrre conseguenze verso i terzi estranei quando questi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella accertata e non vantino un diritto autonomo, secondo un indirizzo risalente (Cass. n. 1237 del 1963) e ribadito di recente (Cass. nn. 5377 e 29301 del 2023). La relazione di dipendenza va intesa in senso strettamente giuridico, sicché in sua assenza il terzo non può essere pregiudicato dal giudicato inter alios, né porlo a fondamento di una propria pretesa (Cass. n. 24558 del 2015).

Il Collegio richiama poi l’indirizzo opposto, che ammette l’invocabilità del giudicato da parte del terzo estraneo quando ne derivi un beneficio, non operando ipso iure ma richiedendo che il terzo manifesti la volontà di far proprio l’accertamento (Cass. nn. 18325 del 2019, 12969 del 2022, 2462 del 2024). Soccorre il principio dell’art. 1306 c.c., secondo cui gli effetti della pronuncia operano secundum eventum litis: la sentenza, pur non avendo effetto contro i terzi estranei, può essere da costoro opposta a chi ne è stato parte, se ad essi favorevole. A tale orientamento il Collegio dichiara di voler assicurare continuità, per le ragioni di ordine costituzionale e processuale già evidenziate.

Poiché l’azione rimonta agli artt. 2115 e 2116 c.c., che fanno carico al datore di lavoro dell’obbligazione contributiva e della responsabilità per l’omissione, la qualità di datore di lavoro è presupposto indefettibile della domanda. Chi sia convenuto in tale qualità può dunque opporre il giudicato che abbia accertato, per il medesimo periodo e la medesima prestazione, la titolarità del rapporto in capo a un terzo, purché il lavoratore sia stato parte di quel giudizio. La controricorrente, pur estranea al processo statunitense, legittimamente se ne è avvalsa eccependo il giudicato.

Anche il secondo motivo è infondato. L’art. 7, l. n. 86/1975 rende il datore di lavoro responsabile dell’obbligo contributivo derivante dall’assoggettamento del rapporto alla legislazione italiana, ma non può trovare applicazione quando la qualità di datore di lavoro è accertata in capo a un soggetto diverso. Il riferimento al lavoro svolto alle dipendenze di un’impresa controllata da un’impresa italiana è mero presupposto di fatto per l’applicazione della legge italiana, non criterio per individuare un diverso titolare degli obblighi contributivi e risarcitori. Il Collegio dichiara di non condividere Cass. n. 11753 del 1997, che aveva affermato il contrario. Il ricorso è rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la complessità e parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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