Passaggio diretto del personale e prova delle condizioni: gli elenchi non bastano (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13502 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al passaggio automatico del lavoratore alle dipendenze del nuovo gestore del servizio idrico integrato presuppone la prova, a carico del lavoratore, dell’adibizione esclusiva ai servizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. f, legge n. 36/1994, ovvero ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. L’inserimento del nominativo negli elenchi previsti dall’art. 36, comma 6, legge n. 20/2003 ha natura meramente ricognitiva e non integra la prova delle condizioni costitutive del diritto, perché la documentazione è redatta dal soggetto di provenienza senza verifica da parte dell’ente destinatario. Il giudice di legittimità non è censurabile quando accerta che tale onere probatorio non è stato assolto. È inammissibile la censura relativa all’omessa valutazione di circostanze di fatto non supportata dalle necessarie allegazioni circa la loro deduzione nei precedenti gradi del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una società di gestione del servizio idrico, era stata distaccata presso una seconda società a partire dal luglio 2006. Nel luglio 2013 aveva aderito all’offerta di assunzione formulata da quest’ultima, sottoscrivendo un contratto di assunzione.

La lavoratrice aveva quindi adito il tribunale per far accertare il proprio diritto al passaggio automatico alle dipendenze della nuova società, con conservazione dei diritti e delle posizioni acquisite presso la precedente datrice di lavoro, in forza della Convenzione del 19 novembre 2004 e della legge n. 36/2004. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva riformato in parte la decisione di primo grado ed escluso la sussistenza delle condizioni per il passaggio automatico. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I motivi sono stati trattati congiuntamente perché attengono tutti alla medesima questione: le condizioni utili per la conservazione del trattamento e dei diritti acquisiti dalla ricorrente presso la società di provenienza. La Convenzione del 19 novembre 2004 e la legge n. 36/2004 stabilivano che il passaggio automatico riguardava esclusivamente il personale adibito ai servizi di cui all’art. 4, comma 1, lett. f, legge n. 36/1994.

La Corte ha confermato che elemento costitutivo del diritto al passaggio diretto è la previa ed esclusiva assegnazione a tali servizi e che la relativa prova grava sul lavoratore. Nel caso concreto, il giudice del merito ha accertato che tale prova non è stata fornita, con valutazione non censurabile in sede di legittimità.

Quanto agli elenchi previsti dall’art. 36, comma 6, legge n. 20/2003, la Corte ha ribadito che essi hanno natura meramente ricognitiva. Si tratta di documentazione redatta dagli enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, senza alcuna verifica da parte dell’ente destinatario, dalla quale non può evincersi la certa provenienza del singolo lavoratore dai servizi richiamati dalla legge n. 36/1994.

Né risulta conferente il precedente richiamato dalla ricorrente, Sezioni Unite n. 18152 del 2015, reso in tema di riparto di giurisdizione, che pure ha riconosciuto agli elenchi la medesima natura ricognitiva, ma con differente finalità. Corrette sono dunque le conclusioni della corte territoriale.

La censura relativa all’omessa valutazione del periodo di distacco è stata dichiarata inammissibile, per difetto delle specifiche indicazioni necessarie circa il dove, il come e il quando la circostanza di fatto asseritamente ignorata era stata introdotta nei precedenti gradi del giudizio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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