Inammissibile motivo che maschera da violazione di legge il vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. III n. 4144 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si risolva nella contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito e della valutazione delle risultanze probatorie, denuncia in realtà un vizio di motivazione ed è inammissibile quando non rispetti i requisiti minimi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non essendo consentito alla parte censurare come errore di diritto l’erronea ricognizione della fattispecie concreta. Non è affetta da motivazione contraddittoria la sentenza che esponga un’unica ratio decidendi e la conforti, ad colorandum, con un argomento per assurdo.
Il Fatto
Due società attive nel commercio di giocattoli convennero in giudizio una emittente televisiva e la direttrice di una testata giornalistica online, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito per la pubblicazione di un servizio relativo all’arresto di soggetti titolari di altra ditta operante nello stesso settore. Le notizie, secondo le ricorrenti, sarebbero state percepite come riferibili alle proprie attività imprenditoriali.
Il giudice di primo grado rigettò la domanda; la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò la decisione con sentenza n. 215/2021, depositata il 10.06.2021. Le società proposero allora ricorso per cassazione articolando sei motivi, articolati tra profili processuali, responsabilità civile e quantum debeatur.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi investivano l’an della responsabilità: la rilevabilità d’ufficio della questione di legittimazione attiva, l’illogicità della motivazione per avere escluso l’illecito in assenza del dolo tipico della diffamazione, la configurabilità dell’illecito civile anche sotto il profilo colposo ai sensi dell’art. 2043 c.c., e il riconoscimento del carattere distintivo di un domain name. La Corte li ha dichiarati assorbiti dal riscontro dell’inammissibilità dei motivi quinto e sesto, relativi all’accertamento negativo del danno.
Con il quinto motivo le ricorrenti lamentavano la violazione delle norme a tutela del nome e dei segni distintivi dell’impresa, contestando il giudizio di insufficienza probatoria espresso dai giudici di merito. Il Collegio ha osservato che la censura non investiva l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ma la ricostruzione della fattispecie concreta: operazione estranea all’esatta interpretazione della norma e riconducibile alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo come vizio di motivazione.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza in materia, citando Sez. L n. 7394 del 26/03/2010 e Sez. V n. 26110 del 30/12/2015, ribadendo che l’ubi consistam delle doglianze risiedeva nella negata congruità interpretativa degli elementi probatori, non nella falsa applicazione di legge. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile, neppure soddisfatti i requisiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Quanto al sesto motivo, le ricorrenti denunciavano il contrasto della motivazione, che avrebbe escluso ogni confusione tra le ditte per poi ammetterne l’eventualità sul piano eziologico. La Corte ha replicato che il giudice d’appello ha enunciato un’unica ratio decidendi — l’assenza di confusione — e ha poi aggiunto, esclusivamente ad colorandum, un ragionamento per assurdo sull’indiscernibilità delle cause efficienti. Anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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