Omessa esibizione delle scritture contabili esclude la detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 6610 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, la violazione degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture non comporta di per sé la perdita del diritto alla detrazione, che resta subordinato al soddisfacimento di tutti gli obblighi sostanziali. Tuttavia, l’inosservanza di un requisito formale preclude la detrazione quando impedisce di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, ovvero quando sia finalizzata a un intento fraudolento o di evasione. L’omessa tempestiva esibizione delle scritture contabili obbligatorie, protratta per oltre quattro mesi dall’avvio delle verifiche e accompagnata da ulteriori irregolarità sostanziali, integra un ostacolo alla verifica fiscale e giustifica il recupero induttivo del volume d’affari.

Il Fatto

La controversia ha origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni, nei confronti di una società esercente attività di locazione immobiliare di beni propri. La rettifica muoveva da un processo verbale di constatazione che contestava alla contribuente di non aver istituito le scritture contabili obbligatorie e di aver esibito la documentazione informatica, richiesta dai verificatori, solo oltre quattro mesi dall’inizio delle attività ispettive. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il rilievo IVA; la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, con cui l’Amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 d.P.R. n. 633/1972 e 7, comma 4 ter, del d.l. n. 357/1994, per aver il giudice d’appello qualificato come meramente formale l’omessa tenuta delle scritture contabili.

Richiamando il principio di neutralità fiscale dell’IVA, la Corte ribadisce che, in presenza di violazioni degli obblighi formali, resta possibile irrogare le relative sanzioni, senza che le stesse possano essere considerate meramente formali, ma sussiste comunque il diritto alla detrazione purché siano soddisfatti tutti gli obblighi sostanziali. Fanno eccezione due sole ipotesi: quando la violazione impedisce di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali, ovvero quando il soggetto passivo abbia agito con intento fraudolento o di evasione (Cass. Sez. 5 n. 143 del 2022; Corte di Giustizia, sentenze Ecotrade, Equoland, Idexx Laboratoires Italia e Unitel).

La Corte accerta che la verifica è iniziata il 04.05.2017 e che, all’atto dell’accesso, solo parte della documentazione è stata reperita, mentre la restante documentazione contabile obbligatoria è stata prodotta, solo in copia e non in originale, oltre quattro mesi dopo. Tale omissione ha costituito un ostacolo sostanziale all’attività di verifica, tempestivamente contestato sin dall’atto impositivo.

Il giudice d’appello non ha valutato adeguatamente le numerose criticità emerse dall’esame della documentazione esibita, riferite alla gestione dei dati contabili, all’omessa effettuazione delle scritture di assestamento e alla generale infedeltà delle comunicazioni e dichiarazioni. Ne deriva la non pertinenza del richiamo alla giurisprudenza sulla neutralità dell’imposta e sulla natura formale delle violazioni.

Quanto alla dedotta non contestazione della Pubblica Amministrazione sul diritto alla detrazione, la Corte esclude che essa sussista, in presenza di contestazione sin dalla fase amministrativa, e ribadisce che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., si applica al processo tributario solo nei profili probatori e non è sufficiente a provare i requisiti della detrazione (Cass. n. 12287/2018). Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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