Mutuo: mancata indicazione del TAN e requisito di determinabilità per relationem (Cass. civ. Sez. I n. 13556 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di indicazione del tasso di interesse nei contratti di finanziamento, previsto dall’art. 117 TUB, è soddisfatto anche quando il tasso annuo nominale non sia espresso in cifre nel documento contrattuale, purché le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che ne consentano la concreta determinazione. Il principio di determinabilità per relationem, elaborato con riferimento agli interessi ultralegali ex art. 1284, terzo comma, cod. civ., va esteso alla disciplina bancaria. L’indicazione del solo TAEG o ISC non integra di per sé la fattispecie sanzionata con la nullità, poiché tali voci esprimono il costo complessivo dell’operazione e non il tasso corrispettivo. Rileva, in senso opposto, la mancata indicazione di ogni elemento idoneo a ricostruire il tasso convenzionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società finanziaria davanti al Tribunale di Milano, deducendo che nel contratto di finanziamento, di importo rilevante e rimborsabile in rate mensili, non era indicato il tasso annuo nominale, risultando specificati soltanto il TAEG e l’ISC. Da ciò faceva derivare il diritto all’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e la restituzione delle somme indebitamente incassate.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità della clausola di determinazione del tasso debitore. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, aveva invece accolto il gravame della società, ritenendo che il tasso fosse desumibile dal piano di ammortamento allegato e sottoscritto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, connessi, denunciano la violazione dell’art. 1284, comma 3, cod. civ. e dell’art. 117, commi 4 e 7, d.lgs. n. 385/1993, oltre che dell’art. 1346 cod. civ. Il ricorrente sostiene che l’onere imposto dalla norma bancaria non possa ritenersi assolto mediante la sola esplicitazione del TAEG, essendo pacifica l’assenza del TAN e di un calcolo matematico idoneo a ricavarlo, tanto più trattandosi di tasso variabile.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’ISC o TAEG definisce il costo complessivo dell’operazione e non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui omissione è sanzionata con la nullità ex art. 117 TUB (Cass. 4597/2023, Cass. 18664/2023).

Il passaggio decisivo riguarda la determinabilità del tasso degli interessi ultralegali. L’obbligo di forma scritta non postula necessariamente l’indicazione in cifre del tasso pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale (Cass. 10657/1996 e conformi).

Tale principio è stato esteso alla previsione dell’art. 117 TUB (Cass. 17110/2019 e conformi). Non occorre dunque l’espressa indicazione del tasso, essendo sufficiente il richiamo di elementi obiettivamente individuabili. È quanto ha accertato in fatto la Corte d’appello, che ha ravvisato l’indicazione, in parte nel contratto e in parte nel piano di ammortamento allegato e sottoscritto, di tutti i dati necessari per calcolare il TAN, compreso l’indice di riferimento trattandosi di tasso variabile.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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