Prescrizione del danno da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 4817 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie sul compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’art. 11 di tale legge, riconoscendo il diritto alla borsa di studio ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo dello Stato, cristallizzando la lesione e onerando i pretermessi della reazione. In tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Corte ai fini dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso che non ne contenga valide critiche.

Il Fatto

I ricorrenti, medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1994, hanno agito per il risarcimento dei danni subiti per la tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento del compenso per l’attività prestata presso le scuole di specializzazione.

Il giudice di primo grado ha accertato l’intervenuta prescrizione del diritto. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, individuando il dies a quo nell’entrata in vigore della legge n. 370/1999, in conformità all’orientamento consolidato di legittimità. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando la decorrenza della prescrizione e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Le amministrazioni statali hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamento. Anche un solo precedente, se univoco e condivisibile, è sufficiente a integrare tale orientamento.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato la nomofilachia inaugurata con la decisione n. 10813/2011, dichiarando prescritto il diritto dopo aver accertato l’insussistenza di atti interruttivi anteriori. L’indirizzo consolidato — confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 31/05/2022 e n. 18640 del 9/06/2022 — fissa la decorrenza del termine decennale al 27 ottobre 1999.

La Corte respinge le censure sull’asserita situazione di incertezza protrattasi fino al 2011. Quanto alla giurisdizione, la relativa questione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione, poiché l’interruzione della prescrizione può avvenire anche stragiudizialmente e ogni errore sulla giurisdizione era rimediabile con il regolamento di giurisdizione. Quanto alla qualificazione della responsabilità, aquiliana o da inadempimento, essa non ha effetti sul dies a quo. Quanto alla legittimazione passiva, spettando essa allo Stato nella persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’evocazione di un organo diverso configura mera irregolarità sanabile ai sensi della legge n. 260/1958, salvo che l’azione sia diretta esclusivamente verso l’ente universitario, circostanza non dedotta.

La Corte ritiene di non dover sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Dal 27 ottobre 1999 nessuna norma interna impediva di agire, nessun dubbio sussisteva sul soggetto tenuto a rispondere e le incertezze sulla giurisdizione non potevano impedire il decorso della prescrizione. I ricorrenti si sono limitati a esprimere il proprio dissenso, senza confrontarsi in termini diretti con l’insegnamento consolidato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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