Decurtazioni Asl e onere della prova: note della Finanziaria sufficienti (Cass. civ. Sez. I n. 3905 del 16.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del precetto dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice di merito abbia applicato in modo erroneo la regola di giudizio fondata sull’onere della prova, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata, e non anche quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il giudice di merito che, in mancanza dei verbali della Commissione ispettiva permanente, ritenga sufficienti a comprovare le decurtazioni le note della Finanziaria regionale delegata al pagamento, con i relativi conteggi delle detrazioni, compie una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione. L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile per violazione dei canoni ermeneutici solo se il ricorrente ne indichi specificamente quelli inosservati e trascriva il testo integrale della clausola in contestazione.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento di circa 74.000 euro nei confronti di una azienda sanitaria locale, per prestazioni eseguite negli anni 2006 e 2007 in forza di un contratto del 2005. L’azienda ha proposto opposizione, deducendo che la Commissione ispettiva permanente aveva decurtato il credito con due note dell’ottobre 2009 e del febbraio 2010.
Il tribunale ha revocato il monitorio e condannato l’azienda al pagamento di circa 8.700 euro. La corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che le note della Finanziaria regionale, delegate al pagamento, fossero sufficienti a provare le decurtazioni, mentre i verbali prodotti dalla struttura riguardavano prestazioni diverse. La struttura ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La ricorrente assume la violazione dell’art. 2697 cod. civ., ma la Corte ribadisce che tale violazione ricorre solo se il giudice ha applicato in modo erroneo la regola sull’onere della prova, non quando si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie. La corte territoriale ha ritenuto provato il diritto alle decurtazioni valutando le note della Finanziaria regionale, cui erano allegati i conteggi: si tratta di prudente apprezzamento ai sensi dell’art. 116, primo comma, cod. proc. civ., non sindacabile, mancando una censura di motivazione.
Quanto al profilo della dedotta non contestazione dei verbali, la Corte richiama l’autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare in quale atto la circostanza sia stata allegata e provata, onere non assolto. Il motivo, inoltre, non aggredisce la ratio decidendi, fondata sull’irrilevanza dei verbali perché riferiti a prestazioni diverse. L’eventuale errore di percezione del significato probatorio andava fatto valere con la revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non con il ricorso ex art. 360.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. L’interpretazione del contratto è indagine riservata al giudice di merito, censurabile per violazione dei canoni ermeneutici solo se ne siano indicati gli specifici canoni inosservati e sia trascritto il testo della clausola. La tesi della condizione meramente potestativa è nuova e infondata, trattandosi di rapporto paritetico in cui le valutazioni dell’amministrazione sono sindacabili in sede giudiziale.
La Corte richiama i propri precedenti resi in fattispecie analoghe, secondo cui la giurisdizione ordinaria si estende alle questioni inerenti all’adempimento del rapporto concessorio, vertendosi in ambito paritario e patrimoniale. Il precedente Cass. n. 11933/2018, invocato dalla ricorrente, non è pertinente, poiché in quel giudizio la perentorietà del termine del 30 aprile non fu oggetto di contestazione in cassazione. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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