TARSU, superficie tassabile non inferiore all’80 per cento della catastale (Cass. civ. Sez. V n. 13623 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, come modificato dall’art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004, individua un mero parametro minimo di riferimento: la superficie di riferimento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria censite al catasto non può essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri del d.P.R. n. 138 del 1998. La norma non impone che la superficie tassabile coincida con tale risultato, ma pone un limite invalicabile verso il basso, superabile dal contribuente solo documentando adeguatamente una diversa misurazione. Il Comune è tenuto a rettificare d’ufficio le superfici dichiarate inferiori a tale soglia. Il giudicato esterno formatosi su un altro periodo d’imposta non estende i suoi effetti alla TARSU, tributo periodico in cui la superficie tassabile è suscettibile di variazioni nel tempo.

Il Fatto

Un Comune notificava avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, rettificando la superficie tassabile di un immobile adibito a ristorazione. L’ente elevava la base imponibile a mq. 390, pari all’80 per cento di mq. 487 risultante dal DOCFA, rispetto ai mq. 220 dichiarati dal contribuente ai sensi dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993.

La CTR Campania accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando la superficie in mq. 297, pari all’80 per cento dei mq. 371 della planimetria catastale. Il Comune impugnava la decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’intimato non svolgeva attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 e sul vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il nodo interpretativo riguarda la corretta individuazione della superficie catastale di riferimento: il dato ricavabile dal DOCFA (mq. 487) ovvero quello della planimetria prodotta in giudizio (mq. 371).

Secondo la Corte la tesi dell’ente impositore è corretta. L’art. 70 citato, nel prevedere che la superficie di riferimento non può essere inferiore all’80 per cento di quella catastale, fissa un limite minimo e non un criterio di automatica coincidenza. La superficie catastale va determinata secondo le norme tecniche dell’Allegato C del d.P.R. n. 138 del 1998, che costituiscono il parametro di calcolo richiamato dalla legge.

Il contribuente conserva la possibilità di dichiarare una superficie inferiore, ma solo documentando adeguatamente la diversa misurazione. Nella specie l’intimato non si era avvalso di tale facoltà, limitandosi a contestare il metodo di calcolo e la base documentale dell’avviso senza offrire prova della superficie ridotta dichiarata.

Quanto al quarto motivo, i giudici rilevano che il giudicato esterno invocato non è opponibile. Conformemente a un indirizzo consolidato, richiamato da Sez. 5 n. 5766 del 03.03.2021 e Sez. 5 n. 25516 del 10.10.2019, l’effetto vincolante è limitato ai casi in cui il precedente verta su elementi costitutivi tendenzialmente permanenti o pluriennali, non quando risolva la controversia su vizi formali o su elementi variabili nel tempo. Nel caso di specie la superficie tassabile può mutare da un’annualità all’altra, ad esempio per lavori edili che ne alterino estensione e destinazione.

La sentenza impugnata è pertanto cassata nei limiti dei motivi accolti e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. Le spese di merito sono compensate; quelle di legittimità, liquidate in dispositivo, gravano sul contribuente soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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