Rimborso addizionale accisa spetta solo al fornitore, non al consumatore (Cass. civ. Sez. V n. 2733 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise e addizionali sull’energia elettrica, obbligato al pagamento verso l’Amministrazione finanziaria è unicamente il fornitore, che può riversare l’onere sul consumatore finale mediante rivalsa. Il rapporto tributario tra fornitore ed Erario e quello civilistico tra fornitore e consumatore sono autonomi e non interferiscono tra loro. Ne deriva che il consumatore finale, al quale il tributo sia stato addebitato, non è legittimato a chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso delle somme indebitamente corrisposte. Egli può esperire l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del fornitore; solo in via eccezionale, ove deduca e provi che tale azione risulta impossibile o eccessivamente difficile, può agire direttamente verso l’Erario, in ossequio al principio unionale di effettività. Il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che lo esercita entro due anni dal pagamento ovvero, se il consumatore ha ottenuto giudizialmente la restituzione, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
Una società contribuente aveva corrisposto, per gli anni 2010 e 2011, l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Dopo averne chiesto il rimborso all’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, la società si era vista opporre un provvedimento di diniego.
Il ricorso proposto avverso il diniego veniva respinto in primo grado. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, osservando che, poiché l’imposta è pagata dal fornitore, solo questi è legittimato a chiederne il rimborso, essendosi il rapporto tributario instaurato tra il fisco e il fornitore. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 14, comma 2, e 53 TUA.
La Motivazione della Corte
La ricostruzione del dato normativo prende le mosse dagli artt. 2, 16, 53 e 56 TUA. La Corte rileva che l’obbligazione tributaria sorge con la fabbricazione o l’importazione del prodotto, che obbligato al pagamento è il titolare del deposito fiscale e, per l’energia elettrica, i soggetti che procedono alla fatturazione ai consumatori finali. A fronte di ciò, le società fornitrici hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali. Il primo soggetto passivo del rapporto è dunque il fornitore: egli può ribaltare l’onere sul consumatore solo sul piano civilistico, il che postula la concentrazione del controllo su pochi soggetti per garantire un gettito costante.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di pagamento indebito, il fornitore è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione (Cass. n. 27099 del 2019). Il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le imposte, può esercitare l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, soltanto ove dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione, chiedere in via di eccezione direttamente il rimborso all’Amministrazione (Cass. n. 14200 del 2019; Cass. n. 29980 del 2019).
Il percorso argomentativo si salda ai principi unionali. Il principio di effettività impone che il consumatore non resti privo di tutela, ma il sistema che gli riconosce l’azione civilistica verso il fornitore rispetta i principi di neutralità ed effettività (CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05). Solo se il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile — come in caso di fallimento del fornitore (CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15) — si giustifica l’azione diretta verso l’Erario. Tuttavia, l’impossibilità non può desumersi dalla natura indebita del pagamento per contrarietà della norma interna alla direttiva, ma va correlata alla situazione del soggetto passivo: nella specie la ricorrente non ha allegato né provato che l’azione verso il fornitore fosse oltremodo gravosa (Cass. S.U. n. 2951 del 2016).
La Corte disattende le istanze di rimessione alle Sezioni Unite, alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale, ritenendo la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 Cost., manifestamente infondata. L’art. 14, comma 2, TUA non va inteso come riferito a tutti coloro che dimostrino di aver pagato indebitamente l’imposta, poiché la stessa norma, prevedendo il termine di novanta giorni per il fornitore dopo la condanna alla restituzione, conferma l’attribuzione espressa dell’azione al fornitore. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alla sanzione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.