Termine equa riparazione decorre dalla chiusura del fallimento (Cass. civ. Sez. II n. 16081 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione della domanda di equo indennizzo da irragionevole durata di una procedura fallimentare decorre dalla data in cui diviene inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento, anche nei confronti del creditore il cui credito sia stato integralmente soddisfatto per effetto di un riparto parziale. La data dell’integrale soddisfazione del credito insinuato segna il termine finale della durata indennizzabile della procedura, ma non il dies a quo del termine per domandare la riparazione. Deve distinguersi la questione sostanziale, relativa alla effettiva durata della procedura rilevante ai fini della legge n. 89/2001, dalla questione processuale concernente la decorrenza del termine semestrale. Il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto non può identificarsi in un riparto parziale, quand’anche integralmente satisfattivo per il creditore che agisca per l’equo indennizzo.

Il Fatto

Alcuni creditori, ammessi in via privilegiata al passivo di una procedura fallimentare, avevano ottenuto dal giudice designato il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole della procedura, liquidato in misura pari a euro 3.216,19 a ciascuno. Il Ministero della Giustizia propose opposizione avverso il decreto monocratico dinanzi alla Corte di appello.

La Corte territoriale, in composizione collegiale, revocò il decreto impugnato e rigettò la domanda, ritenendo che il termine semestrale dell’art. 4 della legge n. 89/2001 fosse decorso, perché i creditori avevano avuto certezza della piena soddisfazione già con l’esecutività del piano di riparto parziale. I creditori proposero ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione della stessa norma in relazione all’art. 6, § 1, C.E.D.U., agli artt. 111 e 117 della Costituzione e alla normativa fallimentare.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta la questione della decorrenza del termine semestrale per la domanda di riparazione, quando la procedura fallimentare si sia chiusa dopo che il creditore era già stato integralmente soddisfatto mediante riparto parziale. La Corte di appello aveva identificato il dies a quo con la dichiarazione di esecutività del piano di riparto, sull’assunto che da quel momento fosse cessato il patema d’animo del creditore.

La Corte non condivide tale impostazione. Essa rileva che la tesi confonde due questioni distinte: quella sostanziale, relativa alla effettiva durata della procedura rilevante ai fini della legge n. 89/2001, e quella processuale, relativa alla decorrenza del termine per proporre la domanda. La prima, come chiarito dalla sentenza n. 950/2011, termina con l’integrale soddisfazione del creditore; la seconda va risolta autonomamente.

Su quest’ultimo punto il collegio richiama la giurisprudenza consolidata, espressa dalle pronunce n. 8055/2019, n. 1551/2020, n. 24174/2022 e n. 4601/2024, cui intende dare conferma e seguito. Da tali decisioni si desume che, ai fini della decorrenza del termine, occorre avere riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, che non può identificarsi in un riparto parziale.

Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo. La Corte cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Brescia, in altra composizione, enunciando il principio secondo cui il termine decorre dalla data in cui è divenuto inoppugnabile il decreto di chiusura del fallimento, anche per il creditore già soddisfatto per effetto di un riparto parziale. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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