Credito tributario e insinuazione al passivo: prova anche con titolo giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 13917 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente la previa iscrizione a ruolo, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione della relativa documentazione, potendo fondarsi anche su titolo di diverso tenore, come le sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente. Ciò che rileva è la prova del credito, che nasce dalla legge al verificarsi dei presupposti e non dall’atto impositivo. Ove la pretesa creditoria trovi fondamento in un titolo giudiziale, il computo dei termini di prescrizione deve seguire il combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, cod. civ., restando il decorso interrotto nel corso del giudizio e fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società in accomandita semplice e dei soci illimitatamente responsabili accoglieva parzialmente la domanda di ammissione al passivo presentata dall’agente della riscossione per complessivi € 2.663.256,18, escludendo ulteriori crediti pari a € 1.219.468,40, ritenuti prescritti.
L’opposizione proposta dall’agente della riscossione veniva accolta solo parzialmente dal Tribunale, che confermava l’accertamento sulla intervenuta prescrizione dei crediti per ILOR, IVA e interessi degli anni 1994/1996 portati dalla cartella notificata nel 2006. Il Tribunale osservava che la cartella era stata impugnata e annullata dal giudice tributario con sentenza cassata in sede di legittimità e che, a seguito del rinvio, l’importo dei tributi era stato accertato con due sentenze del luglio 2011; da tali titoli sarebbe derivata la necessità di emettere una nuova cartella, in mancanza della quale il termine di prescrizione era maturato. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., 93 l. fall. e 324 cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che la cartella si riferiva a crediti accertati con pronunce del giudice tributario passate in giudicato e che il giudice di merito avrebbe frainteso la portata delle sentenze definitorie del contenzioso.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la domanda di insinuazione di un credito tributario non presuppone la previa iscrizione a ruolo, la notifica della cartella e l’allegazione della relativa documentazione, potendo basarsi anche su titolo di diverso tenore, come i fogli prenotati a ruolo e le sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente (Cass., Sez. U., 4126/2012).
Il principio si fonda sulla considerazione che rileva soltanto la prova del credito tributario, che nasce dalla legge con l’avveramento dei presupposti e non dall’atto impositivo, essendo ogni atto tributario vincolato nei presupposti e destinato a esprimere la determinazione dell’amministrazione su quanto dovuto per legge (Cass., Sez. U., 4779/1987 e Cass., Sez. U., 4780/1987).
La Corte aggiunge che, ai fini dell’ammissibilità della domanda proposta dall’agente della riscossione, non occorre che l’avviso di accertamento o di addebito siano notificati, essendo sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. U., 33408/2021).
Il decreto impugnato non è coerente con tali principi: non tiene conto del fatto che la prova del credito tributario può essere offerta con titoli diversi dal ruolo, come le sentenze tributarie emesse a seguito dei ricorsi del contribuente poi fallito. Il solo estratto di ruolo era sufficiente per la richiesta di ammissione, nel senso previsto dall’art. 87, comma 2, d.P.R. 602/1973, senza necessità di una nuova cartella recante l’importo rideterminato.
Quanto alla pretesa creditoria fondata su titolo giudiziale, la Corte afferma che il giudice di merito doveva fare riferimento, per il computo dei termini di prescrizione, al combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, cod. civ.. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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