Divisione e rendiconto: credito del condividente e accrescimento della quota (Cass. civ. Sez. II n. 1319 del 12.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il condividente che, tenuto in solido, abbia pagato un debito gravante sulla cosa comune senza ottenere rimborso concorre nella divisione per una quota maggiore ai sensi dell’art. 1115, terzo comma, cod. civ. L’accertamento dei rapporti di dare e avere tra i condividenti costituisce operazione preliminare alla determinazione delle quote e, nel giudizio di divisione, non può essere disposto d’ufficio: occorre un’apposita istanza di rendiconto, con indicazione dei presupposti di fatto dell’obbligo. La domanda di accrescimento della quota non vale a introdurre implicitamente la richiesta di rendiconto, che resta autonoma e può essere proposta anche separatamente. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. limita il sindacato di legittimità sulla motivazione alle sole anomalie che si traducano in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio le sorelle e gli eredi del fratello chiedendo lo scioglimento della comunione su un immobile destinato a casa di civile abitazione, la determinazione delle quote e l’assegnazione dell’intero bene. A fondamento della sua pretesa aveva dedotto crediti derivanti da una vicenda dotale risalente e dai pagamenti effettuati, in tesi, per salvare il bene dalle azioni esecutive dei creditori paterni.

Il Tribunale aveva rigettato le domande, riconoscendo le quote in ragione delle sole proprietà e dichiarando inammissibile la riconvenzionale. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettò il gravame. Il soccombente propose ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omessa pronuncia sui motivi di appello. La Corte lo dichiara inammissibile: il difetto di attività del giudice di secondo grado va fatto valere con la specifica deduzione dell’error in procedendo ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente aveva in realtà prospettato un vizio di insufficienza motivazionale, non denunciabile se non nei casi di motivazione apparente o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il secondo motivo, imperniato sull’istituto della dote nella disciplina anteriore alla legge n. 151/1975, è inammissibile per violazione del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.: il ricorso non indica l’oggetto della dote, il contenuto dell’atto di donazione e la partecipazione dei coniugi, né riproduce i documenti rilevanti.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché mirano a un nuovo apprezzamento della prova documentale sulla provenienza delle somme. La Corte ribadisce che il fatto storico omesso deve essere un fatto principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione o un punto della sentenza.

Il nucleo centrale è nei motivi quinto e sesto, dichiarati infondati. La Corte ricostruisce la sequenza divisionale: il rendiconto deve precedere la formazione dello stato attivo e passivo e la costituzione delle porzioni, ma non si pone in rapporto di pregiudizialità con la domanda di divisione. L’art. 1115 cod. civ. attribuisce al partecipante che ha pagato il debito solidale, senza rimborso, il diritto di concorrere per una quota maggiore. Tale diritto, però, postula che le partite di dare e avere siano state accertate su apposita istanza delle parti, che devono indicarne i presupposti di fatto. La resa dei conti può costituire obbligo autonomo e la domanda può essere scissa da quella di scioglimento. Ne segue che i crediti per frutti civili e risarcimenti non legittimano l’accrescimento in assenza di distinta istanza di rendiconto.

Il settimo motivo è infine inammissibile per difetto di interesse: avendo i giudici di merito respinto la doglianza sul mandato per due ragioni autonome, la censura di una sola di esse non incide sulla ratio decidendi non impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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