Compensi professionali, condizione mista e buona fede in pendenza (Cass. civ. Sez. II n. 14106 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordo tra professionisti avente ad oggetto la divisione dei compensi, la clausola che subordina l’esigibilità del credito all’effettivo incasso delle somme dai clienti configura una condizione mista, non meramente potestativa, quando l’evento dedotto dipende dall’impegno del professionista incaricato del recupero e da un fatto incerto, collegato a valutazioni di interesse e convenienza. La clausola che condiziona la sola esigibilità, e non anche la spettanza, del compenso è valida anche in mancanza di una quantificazione preventiva degli importi, purché sia individuato il criterio percentuale di riparto, essendo la concreta determinazione possibile ex post in base a un’attività meramente attuativa e ricognitiva. Il giudice di merito che ometta di considerare le condotte contrarie a buona fede tenute in pendenza della condizione incorre in vizio di motivazione, poiché tali condotte sono rilevanti ai fini della risoluzione dell’accordo e della remunerazione secondo tariffa quale possibile misura restitutoria ai sensi dell’art. 1458 cod. civ.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali maturati nell’attività di collaborazione con una collega. La Corte d’appello di Trieste, riformando la decisione di primo grado, aveva revocato il decreto, ritenendo che le parti avessero perfezionato un accordo di divisione dei compensi al 50% subordinato all’effettivo incasso delle somme da parte dei clienti.
Secondo la Corte di merito, il credito non era esigibile per mancato avveramento della condizione sospensiva. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo l’omessa pronuncia su alcune eccezioni, la nullità dell’accordo e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure involgono questioni di diritto e non sollecitano un mero riesame del fatto. Il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato: avendo respinto la domanda per mancato avveramento della condizione, il giudice di merito ha implicitamente ritenuto valida la clausola condizionale, con statuizione implicita di rigetto compatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Anche il secondo motivo è infondato. L’accordo era volto a regolare solo il riparto tra i due difensori delle somme corrisposte dagli assistiti; non era pertanto richiesta, a pena di nullità, la quantificazione preventiva degli importi, essendo sufficiente l’individuazione del criterio di suddivisione in percentuale. La condizione è qualificata come mista e non meramente potestativa, poiché dipendeva dall’impegno della resistente nel coltivare il recupero dei crediti e da un evento incerto, l’effettivo incasso, non dal mero arbitrio della parte.
La Corte richiama il principio secondo cui la condizione è meramente potestativa solo quando consiste in un fatto volontario svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità, sì da manifestare l’assenza di una seria volontà di vincolarsi. La clausola condizionava la sola esigibilità, non la spettanza, del compenso.
Il terzo motivo è accolto sotto il profilo del vizio di motivazione. Il rigetto della domanda dipese esclusivamente dal mancato avveramento della condizione; tuttavia la sentenza ha omesso di considerare le molteplici violazioni contrattuali contestate, quali la totale mancanza di pagamenti, la violazione degli obblighi informativi, la mancata assistenza in una domanda di gratuito patrocinio e l’immotivata rinuncia al recupero di alcuni crediti. Tali inadempimenti appaiono rilevanti ai fini della risoluzione dell’accordo e della remunerazione secondo tariffa, anche alla luce dell’obbligo di buona fede durante la pendenza della condizione mista.
Il quarto motivo è infondato: l’esistenza della clausola condizionale è stata desunta dalle dichiarazioni del ricorrente, cui è stato riconosciuto carattere confessorio e valore di prova legale. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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