Divieto di reformatio in peius nell’opposizione allo stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 22924 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo è vietata al tribunale la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente, in mancanza di impugnazione del curatore del fallimento o di altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, legge fall. Il giudizio di opposizione, configurato in senso impugnatorio dall’art. 99 legge fall., è retto dal principio di immutabilità della domanda e dal principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., riconducibile alla necessità di rispettare il giudicato interno endofallimentare formatosi sulle parti non impugnate. Il divieto non appartiene alla disciplina speciale dell’appello, ma a quella generale dei mezzi di impugnazione, e opera anche quando il giudice ritenga di riesaminare l’intera domanda del creditore.

Il Fatto

Il creditore aveva proposto domanda di ammissione al passivo di un fallimento per un credito di € 300.000, a titolo di capitale, allegando di avere consegnato tale somma al fallito, qualificatosi come consulente e promotore finanziario, perché la investisse, senza poi ricevere alcun importo in restituzione.

Il giudice delegato accolse in parte la domanda, nel limite di € 99.750, sul presupposto della nullità del contratto di investimento per mancanza di forma scritta e del conseguente obbligo dell’accipiens di restituire il denaro indebitamente percepito. Il creditore propose opposizione contro il parziale rigetto e il Tribunale, nella dichiarata contumacia del fallimento, revocò il provvedimento del giudice delegato e dichiarò inammissibile la domanda di ammissione al passivo. Contro tale decreto il creditore ha proposto ricorso per cassazione articolato in undici motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso censurava il decreto per violazione del divieto di reformatio in peius in relazione agli artt. 98, 99 e 93 r.d. n. 267/1942, nonché all’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La Corte ha ritenuto il motivo palesemente fondato, perché è vietata al giudice dell’opposizione allo stato passivo la reformatio in peius del provvedimento del giudice delegato nei confronti del creditore opponente, in mancanza di impugnazione del curatore o di altro creditore, eventualmente incidentale, ex art. 98, comma 3, legge fall.

Il Tribunale aveva fondato il proprio riesame sull’assunto che il ricorso in opposizione costituisca un mezzo di gravame con effetti devolutivi, citando quale precedente conforme Cass. n. 12047/2015. I ricorrenti hanno però evidenziato che tale arresto depone in senso esattamente contrario.

In quel precedente si ribadisce che l’art. 99 legge fall., novellato dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007, configura il giudizio di opposizione in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio di immutabilità della domanda, con un distinguo rispetto al giudizio d’appello, caratterizzato da funzione sostitutiva. La stessa sentenza precisa che, in mancanza dell’impugnazione della curatela, per il tribunale si poneva solo il divieto della reformatio in peius rispetto all’ammissione al passivo.

La Corte ha qualificato tale regola come unanimemente condivisa, non appartenente alla disciplina speciale dell’appello ma a quella generale dei mezzi di impugnazione, ove vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno endofallimentare formatosi sulle parti della decisione non impugnate, ex art. 329 c.p.c. Hanno confermato l’indirizzo, tra le altre, le richiamate Cass. n. 37100/2022, Cass. n. 25877/2020 e Cass. n. 20446/2022.

L’accoglimento del primo motivo, comportando la cassazione del decreto nel suo fulcro essenziale, ha imposto il rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, fermo il giudicato endofallimentare sull’esistenza del credito nella misura già ammessa dal giudice delegato. Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi e il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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