Notifica degli atti tributari al vecchio domicilio fiscale entro i sessanta giorni (Cass. civ. Sez. V n. 14435 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La variazione del domicilio fiscale conseguente al trasferimento della residenza anagrafica in un altro Comune ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata, ai sensi dell’art. 58, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Entro tale arco temporale la variazione è inopponibile all’Amministrazione finanziaria, che può validamente notificare gli atti impositivi nel domicilio fiscale per ultimo noto, senza che assuma rilievo l’eventuale conoscenza effettiva del nuovo recapito. L’art. 60, comma terzo, d.P.R. n. 600 del 1973, che fissa in trenta giorni l’efficacia delle variazioni di indirizzo, disciplina un istituto diverso e non è invocabile per contestare la notifica eseguita nel precedente domicilio fiscale.
Il Fatto
La controversia ha origine dalla revoca dell’agevolazione prima casa e dalla consequenziale cartella di pagamento per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre all’imposta sostitutiva sul mutuo. Il contribuente, acquirente dell’abitazione, si era impegnato a trasferire la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto, come previsto dalla Nota II bis dell’art. 1, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986. Tuttavia l’Ufficio aveva accertato il tardivo trasferimento e, revocata l’agevolazione, aveva emesso l’atto impositivo presupposto e la successiva cartella.
Il contribuente aveva impugnato la cartella eccependo l’irritualità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita nel precedente domicilio fiscale, dopo che egli aveva trasferito la residenza in altro Comune. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo applicabile il termine di trenta giorni dell’art. 60, comma terzo, d.P.R. n. 600 del 1973. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso. In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene.
Nel merito, il Collegio osserva che la disciplina delle notificazioni tributarie si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sul correlato onere del contribuente di indicarlo e di comunicarne le variazioni. Il mancato adempimento di tale onere legittima l’Ufficio a notificare nel domicilio fiscale per ultimo noto, come affermato dai richiamati precedenti Cass. n. 27129/2016 e Cass. n. 1206/2011.
La Corte distingue nettamente due istituti. L’art. 58, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina le cause di variazione del domicilio fiscale, che hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate; vi è variazione del domicilio fiscale, ex comma secondo, quando il contribuente trasferisce la residenza anagrafica in altro Comune. L’art. 60, comma terzo, d.P.R. n. 600 del 1973, invece, riguarda le variazioni del solo “indirizzo”, con ultrattività di trenta giorni nell’ambito del medesimo Comune di domicilio fiscale. I due concetti non coincidono, come chiarito da Cass. n. 23334/2017.
Nel caso concreto il contribuente aveva mutato residenza anagrafica in altro Comune in data 2/1/2013 e l’avviso di accertamento gli era stato notificato il 6/2/2013, quindi oltre i trenta giorni ma entro i sessanta giorni di inopponibilità. La notifica è dunque valida. Non rileva che l’atto impositivo desse conto della nuova residenza, perché la tesi difensiva confonde la disciplina delle notificazioni con quella dell’agevolazione revocata.
La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio, con decisione nel merito e rigetto dell’originario ricorso del contribuente, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, risultando irretrattabile il credito tributario. Segue la condanna del contribuente alle spese del giudizio di legittimità, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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