Socio unico occulto di s.r.l. estinta: responsabilità illimitata ex art. 2462 c.c. (Cass. civ. Sez. I n. 4216 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità illimitata del socio unico di s.r.l., prevista dall’art. 2462, secondo comma, cod. civ., non trova titolo in una successione nella società, ma in un titolo autonomo di legge, collegato ai presupposti ivi indicati e in particolare allo stato di insolvenza della società: essa non viene meno per effetto dell’estinzione della società debitrice, poiché l’art. 2495 cod. civ. estingue i rapporti facenti capo alla società, non quelli che fanno capo a titolo originario a soggetti diversi. L’insolenza rilevante ex art. 2462 cod. civ. non postula i presupposti né la procedura della disciplina concorsuale e può essere accertata dal giudice volta per volta competente in funzione di statuizioni diverse dall’apertura del fallimento. Il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento ex art. 10 della legge fallimentare non è idoneo al giudicato sull’insussistenza dello stato di insolvenza. Il terzo che agisce per far valere un proprio diritto è estraneo al rapporto societario e può provare per presunzioni la simulazione dell’intestazione delle quote ai sensi dell’art. 1417 cod. civ..
Il Fatto
Una Cassa di previdenza convenne in giudizio un soggetto, assumendone la qualità di socio unico occulto di una s.r.l. venditrice, per ottenere la condanna al pagamento dei debiti sociali derivanti da un contratto di compravendita immobiliare. Il Tribunale accertò la qualità di socio occulto e dichiarò il convenuto illimitatamente responsabile delle obbligazioni della società, condannandolo al pagamento di una somma rilevante oltre accessori.
La Corte di appello confermò la decisione, respingendo le eccezioni sulla integrità del contraddittorio e sulla estensione dell’estinzione societaria in favore del socio. Il soccombente propose ricorso per cassazione con nove motivi, contestando tra l’altro l’accertamento della qualità di socio occulto, la responsabilità illimitata dopo la cancellazione della società e la sussistenza dello stato di insolvenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il rapporto tra estinzione della società e responsabilità del socio. La difesa sosteneva che, estinta la società, i debiti sociali si estinguessero con essa, senza che sopravvivesse alcuna responsabilità del socio unico occulto. Il motivo è infondato: la responsabilità illimitata del socio unico non deriva da una successione nella società, ma ha titolo autonomo nella legge, in presenza dei presupposti dell’art. 2462, secondo comma, cod. civ.. Essa tende a porre rimedio all’insolvenza a garanzia dei creditori e la legge non ne prevede l’esclusione per effetto dell’estinzione societaria. L’art. 2495 cod. civ. comporta l’estinzione dei rapporti facenti capo alla società, non di quelli che fanno capo a titolo originario a soggetti diversi.
Quanto allo stato di insolvenza, la Corte respinge la tesi del giudicato derivante dal rigetto dell’istanza di fallimento: il decreto ex art. 10 della legge fallimentare non è idoneo al giudicato, secondo giurisprudenza consolidata. Né l’insolvenza può essere accertata unicamente in sede prefallimentare. L’art. 2462 cod. civ. non richiama i presupposti né la procedura della disciplina concorsuale, e situazioni di insolvenza possono essere accertate dal giudice volta per volta competente in funzione di altre statuizioni. Nella specie i giudici di merito avevano accertato la forma più radicale dell’insolvenza, la impotenza patrimoniale della società debitrice.
Sul fronte probatorio, la Corte esclude che la prova presuntiva della simulazione dell’intestazione delle quote fosse inutilizzabile per difetto di terzietà dell’attrice: il fatto che questa agisca per far valere un proprio diritto non le toglie la qualità di terzo rispetto al rapporto societario, ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. Le censure sulla valutazione degli indizi di fittizietà dell’intestazione sono invece inammissibili, perché tendono a un nuovo accertamento di merito: il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica della tenuta della motivazione.
Numerosi motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e per genericità, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la doglianza sulla clausola penale si fonda su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza, e le censure sul ragionamento presuntivo riguardano passaggi non contenuti nella decisione di appello. Il ricorso è rigettato nel suo complesso.
Nota della Redazione
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