Inammissibile il ricorso se non è trascritto l’atto introduttivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14434 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri il rigetto di domande non esaminate dal giudice di merito è inammissibile se non trascrive, o quantomeno non riporta nei tratti salienti, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, così da consentire alla Corte l’individuazione e il reperimento delle domande negli atti processuali. Il principio di specificità dei motivi impone il duplice onere previsto dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sottratte al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice aveva stipulato, dal marzo 2003 all’agosto 2013, plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di compiti di operatore di sportello presso un’agenzia ippica, facente capo a un professionista e a una società. La Corte d’Appello di Roma ha accertato che tali contratti dissimulavano un rapporto di lavoro subordinato, con orario di trenta ore settimanali e inquadramento nel V livello del CCNL dipendenti Agenzie di gioco e scommesse, condannando i datori al pagamento delle differenze retributive.

La Corte territoriale ha però respinto la domanda di risarcimento del danno fondata sull’art. 18 della legge n. 300 del 1970, per difetto di prova di un sopravvenuto licenziamento, e ha compensato per metà le spese di lite, in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 232 cod. proc. civ., dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento conseguente alla nullità del licenziamento e l’illegittima compensazione delle spese. Con il secondo motivo ha denunciato l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine all’attendibilità dei prospetti paga e alla medesima compensazione.

La Corte ha trattato congiuntamente i motivi, per connessione, dichiarandoli inammissibili. Quanto alla censura sull’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno trascrivere nel ricorso il contenuto, o i tratti salienti, dell’atto introduttivo, offrendo alla Corte elementi sicuri per individuarne e reperirne il testo negli atti processuali. Solo così poteva ritenersi assolto il duplice onere posto a presidio del principio di specificità dei motivi.

Le censure sulle spese sono parimenti inammissibili. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di ripartizione o di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., appartengono al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Il giudice non è tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente, come già affermato da Cass. n. 30592 del 2017.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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