Equa riparazione: aumenti ex art. 2-bis e compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 14530 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, gli aumenti della somma indennizzabile previsti dall’art. 2-bis, comma 1, legge n. 89/2001 — fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo — non costituiscono un obbligo per il giudice, ma espressione di un potere discrezionale, attivabile solo su specifica richiesta della parte. Ne consegue che l’omessa indicazione, nel motivo di ricorso, di come, quando e dove tale richiesta sia stata proposta rende il motivo inammissibile per difetto di specificità, non essendo il giudice di merito tenuto ad alcuna specifica motivazione in proposito. La compensazione integrale delle spese è illegittima quando la domanda di equa riparazione sia stata accolta, almeno in parte: l’accoglimento anche parziale può giustificare, al più, una compensazione parziale, con accollo della parte residua in capo all’Amministrazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un procedimento amministrativo instaurato davanti al TAR Basilicata, durato dal 1998 al 2014. La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di cassazione l’annullamento di un primo decreto della Corte di appello di Potenza che aveva rigettato la sua opposizione al diniego di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001. Riassunto il giudizio, la Corte di appello aveva parzialmente accolto la domanda, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi e spese vive, compensando tra le parti le spese di lite.

Avverso quel decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il primo relativo alla mancata applicazione degli aumenti percentuali previsti dalla legge, il secondo concernente la liquidazione delle spese e la compensazione integrale disposta dal giudice del rinvio. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte affronta la questione dell’errata indicazione del Ministero condannato nel decreto impugnato, ove compariva il Ministero della Giustizia anziché il Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettivo legittimato passivo. Il collegio, richiamando un proprio precedente, qualifica l’errore come conseguenza di mera disattenzione, interpretando la condanna come pronunciata a carico del MEF, che nulla ha eccepito in proposito.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente non aveva indicato come, quando e dove avesse invocato l’applicazione degli aumenti previsti dall’art. 2-bis, comma 1, legge n. 89/2001. La Corte osserva che la norma adotta il verbo “può”, espressione di un potere discrezionale del giudice, e che la relativa liquidazione non costituisce un obbligo. Mancando il riscontro di una richiesta effettiva, la Corte territoriale non era tenuta a motivare specificamente, potendosi ritenere che non abbia inteso avvalersi di quel potere.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte rileva che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere tutte le spese vive documentate, quelle di registrazione dei decreti e le competenze legali per i pregressi gradi di giudizio. Non poteva, inoltre, disporre la compensazione totale ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.

Il ragionamento si fonda sulla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008, recependo il principio della riconoscibilità dell’indennizzo anche in caso di mancata presentazione dell’istanza di prelievo. La Corte sottolinea che l’ordinanza di annullamento presupposta aveva già ritenuto giusta la pretesa della ricorrente per la durata irragionevole di sette anni del giudizio amministrativo, previa detrazione del periodo triennale ragionevole. L’accoglimento, almeno parziale, della domanda avrebbe dovuto condurre alla condanna del MEF al pagamento delle spese, potendo al più giustificare una compensazione parziale, non integrale.

Conseguentemente, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo nei sensi esposti, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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