Fallimento del debitore ammesso a concordato omologato e non eseguito (Cass. civ. Sez. I n. 14525 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. L’omologazione assegna in via definitiva lo stato di insolvenza alla ristrutturazione concordata, ma non preclude la dichiarazione di fallimento ogniqualvolta le modalità satisfattive in essa contemplate risultino inattuabili, attestando che lo stato di insolvenza persiste dopo la vicenda concordataria. Il favore per il concordato e per la sua missione preventiva non può spingersi oltre l’evidenza dell’impossibilità di esecuzione della proposta omologata.
Il Fatto
Il tribunale dichiarò il fallimento di una società che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il cui concordato era stato omologato. L’istanza di fallimento era stata depositata oltre il termine fissato dall’art. 186 l.fall., a distanza di oltre un anno dalla scadenza del termine assegnato per l’ultimo adempimento del programma concordatario.
La Corte d’appello accolse il reclamo della società, ritenendo assorbente che l’opzione concordataria fosse ormai prevalsa sull’apertura della procedura fallimentare. All’inadempimento degli obblighi concordatari si potrebbe porre rimedio con la domanda di risoluzione, da proporre entro il termine annuale dalla chiusura del programma; solo dopo la risoluzione il tribunale potrebbe procedere a un’autonoma verifica dei requisiti di fallibilità. Il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo, richiamando Cass., sez. un., n. 4696/22. Le sezioni unite hanno stabilito che il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito anche prima e indipendentemente dalla risoluzione del concordato.
Con l’omologazione lo stato di insolvenza è definitivamente assegnato alla ristrutturazione concordata. Ciò non significa però precludere la dichiarazione di fallimento quando le modalità satisfattive concordate risultino inattuabili in corso di adempimento, così da attestare che lo stato di insolvenza persiste. L’omologazione rimuove l’insolvenza solo nel senso che, sul piano sostanziale, essa rileva ormai unicamente nella sua manifestazione derivante dalla mancata esecuzione del patto; e, sul piano processuale, le precedenti istanze di fallimento non possono avere corso.
La Corte ha respinto l’istanza di rimessione alle sezioni unite avanzata dalla società. Il comma 7 dell’art. 119 del d.lgs. n. 14/19 — che dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che l’insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda — non dimostra una continuità normativa con l’art. 186 l.fall. Le sezioni unite avevano già escluso tale continuità, valorizzando la novità della legittimazione a chiedere la risoluzione, oltre che ai creditori, anche al commissario giudiziale, seppure su istanza di uno o più creditori.
Quanto alla dedotta incoerenza con Cass., sez. un., n. 42093/21, la Corte ha qualificato la lettura proposta come errata: in quel caso gli argomenti tratti dal C.C.I.I. erano solo confermativi di una lettura ordinamentale restrittiva della prededuzione dei professionisti, pur sempre alla luce della legge fallimentare. Il giudice applica al caso concreto la legge secondo le comuni regole dell’ermeneutica (Corte cost. n. 155/90); l’interpretazione, per quanto evolutiva, non può superare il limite di elasticità del significante testuale posto dal legislatore, come ribadito da Cass., sez. un., n. 7737/24.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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