Elezioni RSU e rinuncia implicita alla RSA nella stessa unità produttiva (Cass. civ. Sez. I n. 20337 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanze sindacali, la partecipazione di una organizzazione sindacale alla procedura di elezione della RSU comporta la rinuncia implicita alla costituzione di una propria RSA nella medesima unità produttiva e la decadenza della RSA eventualmente già costituita. Ne deriva che la pregressa costituzione di una RSA non preclude l’indizione della procedura di elezione della RSU. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., quando la domanda sia stata esaminata e respinta, non rilevando i motivi, di rito o di merito, della disattesa. Non è affetta da motivazione apparente la decisione che, riportata la disciplina contrattuale, ne tragga argomentazioni idonee a far conoscere il percorso logico seguito.

Il Fatto

Una organizzazione sindacale conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, altra organizzazione presente presso una società, chiedendo accertarsi l’illegittimità delle elezioni per la RSU svoltesi presso una sede aziendale nel giugno 2018. Si assumeva, in particolare, che la presenza di una RSA e di una RSU nella stessa unità produttiva dovesse escludersi e che la procedura elettiva non avesse coinvolto tutte le organizzazioni sindacali.

Il giudice di primo grado, preso atto della decadenza della RSU precedentemente eletta, riteneva sufficiente che a tutte le organizzazioni fosse stata data la possibilità di partecipare e respingeva la domanda. La Corte d’appello di Firenze confermava, ritenendo che la pregressa RSA non precludesse l’indizione della procedura di elezione della RSU. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della decisione per omessa pronuncia e per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo. Secondo la ricorrente, la questione riguardava il fatto che la presenza di una RSA di una organizzazione firmataria degli accordi interconfederali rendesse illegittima l’indizione ex novo della RSU, mentre la Corte di merito si sarebbe limitata a descrivere il meccanismo di accesso alla procedura elettiva.

La Corte rileva che la ricorrente stessa descrive la questione sottoposta al giudice di appello come relativa alla legittimità della coesistenza di una RSU e di una RSA nella medesima unità produttiva. I giudici distrettuali hanno risposto a tale quesito, affermando che la pregressa costituzione di una RSA non precludeva l’indizione della procedura di elezione della RSU, poiché il meccanismo di accesso a tale procedura comportava, per la singola organizzazione, la rinuncia alla RSA eventualmente già costituita.

Da qui l’esclusione del vizio di omessa pronuncia: tale vizio presuppone l’effettiva obliterazione della domanda in almeno una delle sue articolazioni e non sussiste quando la domanda sia stata comunque esaminata e respinta, senza che rilevino i motivi per cui è stata disattesa (nel testo è richiamata Cass. n. 11517/1995).

Né ricorre un vizio di motivazione. La Corte di merito, dopo aver riportato la disciplina contrattuale applicabile, ha osservato che da essa emergeva in termini evidenti la rinuncia implicita alla RSA e la decadenza di quella già costituita. Tale motivazione, correlata alla parte non impugnata della decisione di primo grado, rende percepibile il fondamento della decisione e l’iter logico seguito.

Il secondo motivo, relativo alla condanna alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è dichiarato inammissibile per difetto di riferibilità alla decisione impugnata, muovendo da un presupposto — la fondatezza dell’appello — contrario alla statuizione gravata. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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