Art. 26.
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20))
((ne' superiore a euro 10.000)).
Art. 26.
Ammenda
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20))
((ne' superiore a euro 10.000)).
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