Pena illegale e illegittima nel patteggiamento: revoca patente dovuta (Cass. pen. Sez. IV n. 4417 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., soltanto per i motivi ivi tipizzati e, quanto alla determinazione della pena, unicamente per pena illegale. La nozione di pena illegale attiene alla sanzione inflitta contra od extra legem, perché non prevista dall’ordinamento ovvero non corrispondente, per specie o quantità, a quella individuata dalla fattispecie astratta; l’erronea applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio integra, al più, una pena illegittima, non sindacabile in sede di legittimità. La pena sostitutiva non costituisce un genere autonomo: ai fini dell’illegalità occorre guardare alla pena principale sostituita. La revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria, va invece disposta d’ufficio anche quando le attenuanti generiche siano ritenute prevalenti o equivalenti.

Il Fatto

Il Tribunale, in sede di applicazione della pena su richiesta, aveva irrogato al condannato, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con euro tremila di ammenda e poi l’intera pena pecuniaria con sedici giorni di lavoro di pubblica utilità.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo tre profili di violazione di legge: l’omesso aumento per la ritenuta aggravante dell’orario notturno, non bilanciabile; la doppia sostituzione della pena e la sua applicazione nonostante l’aggravante e il precedente godimento; l’omessa revoca della patente di guida.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità, stante il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che tipizza i motivi proponibili avverso la sentenza applicativa della pena concordata: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso deduce violazioni di legge che, osserva la Corte, restano estranee a tale perimetro. I profili relativi alla mancata considerazione dell’aggravante e all’illegittima conversione della pena non attengono alla nozione di pena illegale, ma a quella, distinta, di pena illegittima. La Corte ricostruisce la differenza: la pena è illegale quando è inflitta contra od extra legem, perché non prevista dall’ordinamento ovvero non corrispondente, per specie o quantità edittale, a quella individuata dalla fattispecie astratta; resta illegittima quando il giudice, pur nel rispetto della cornice valoriale del legislatore, erra nel quantum o nel modus procedendi.

La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47182 del 31.03.2022 e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 877 del 14.07.2022, dep. 2023, secondo cui la pena determinata a seguito di erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee è illegale solo se eccede i limiti edittali generali o quelli delle singole fattispecie, a nulla rilevando che i passaggi intermedi siano computati in violazione di legge.

Nel caso concreto la pena principale rispetta i limiti degli artt. 25 e 26 cod. pen. e la cornice dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il vizio dedotto investe un passaggio intermedio in violazione dell’art. 69 cod. pen., irrilevante ai fini della legalità. Quanto alla sostituzione, la Corte chiarisce che la pena sostitutiva mantiene una dimensione di accessorietà rispetto alla pena sostituita, onde occorre guardare a quest’ultima: essendo conforme a specie e limiti edittali, non si versa in ipotesi di pena illegale e il motivo è inammissibile.

Diversamente per la revoca della patente. Sanzione amministrativa accessoria, essa si colloca fuori dall’operatività dell’accordo recepito nel patteggiamento e il giudice deve applicarla in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti. La prevalenza delle attenuanti generiche non ne fa venir meno l’obbligatorietà, permanendo i profili di allarme sociale connessi all’aggravante. La sentenza è pertanto annullata senza rinvio sul solo punto, con applicazione della sanzione in questa sede; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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