Fideiussione e soci di società estinta: no litisconsorzio necessario (Cass. civ. Sez. I n. 15153 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, priva la società della capacità di stare in giudizio, con la sola eccezione della fictio dell’art. 10 legge fall. Ove l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore è facoltativo nella fase d’introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente a norma dell’art. 1944, primo comma, cod. civ. Solo dopo l’instaurazione nei confronti di tutti esso dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diviene necessario nei gradi d’impugnazione se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore.
Il Fatto
Il tribunale adito aveva respinto le domande proposte da due garanti nei confronti della banca in relazione alle fideiussioni prestate per debiti di una società di cui erano soci. Era stata invece accolta la riconvenzionale della banca, con condanna dei garanti al pagamento del saldo passivo di un conto corrente societario. La condanna era stata pronunciata dopo che, interrotto il giudizio per la cancellazione della società dal registro delle imprese, la causa era stata riassunta nei confronti dei garanti.
La sentenza di primo grado è stata impugnata con distinti gravami. La corte d’appello li ha respinti entrambi. Uno dei garanti ha proposto ricorso principale per cassazione in cinque motivi; l’altro ha proposto ricorso incidentale in due motivi. La banca, incorporante l’originario istituto, ha replicato con separati controricorsi. La questione centrale riguarda la sorte del giudizio dopo l’estinzione della società debitrice e l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra soci-garanti e debitore principale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione nei confronti dei soci della società cancellata. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, ribadisce che la cancellazione priva la società della capacità di stare in giudizio e determina un evento interruttivo, con possibile riassunzione da parte o nei confronti dei soci successori.
La corte d’appello aveva ritenuto che il giudizio, riassunto nei confronti dei soli garanti, fosse estinto verso i soci in quanto successori, ma senza effetto preclusivo all’esame della domanda nei confronti dei medesimi in veste di garanti. La Corte avvalora tale affermazione: non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra debitore principale e fideiussori per effetto della regola solidaristica dell’art. 1944 cod. civ. Al più poteva maturare un’estinzione parziale, preclusiva dell’esame della pretesa fondata sull’obbligazione principale.
Il rapporto processuale tra creditore, debitore e fideiussore è dunque facoltativo nella fase d’introduzione: il creditore può agire separatamente. Solo dopo l’instaurazione nei confronti di tutti sorge un litisconsorzio processuale, divenuto necessario nei gradi d’impugnazione se siano riproposti temi comuni (richiamate Cass. Sez. I n. 16669 del 2012, Cass. Sez. III n. 20313 del 2019, Cass. Sez. III n. 14829 del 2016).
Nella fattispecie un fatto impediva al motivo di cogliere il risultato: i garanti evocati in riassunzione erano essi stessi i soci della società estinta e nel ricorso non si specificava che altri ve ne fossero. Il giudizio era quindi da considerare riassunto utilmente, perché erano stati evocati i soci-garanti. L’eventuale implicita rinuncia alla pretesa verso la debitrice principale non poteva precludere l’esame dell’azione azionata in forza del titolo fideiussorio.
Gli ulteriori motivi sono dichiarati inammissibili per genericità o per autosufficienza, non risultando che le questioni siano state prospettate in appello. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ribadisce che la comparsa conclusionale, a norma dell’art. 190 cod. proc. civ., illustra soltanto domande ed eccezioni già proposte e non può introdurne di nuove: il giudice d’appello non incorre nel vizio di omessa pronuncia ove non esamini una questione nuova proposta per la prima volta in tale atto. I ricorsi sono rigettati, con condanna in solido alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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