Rescissione del contratto di appalto pubblico e valutazione sinergica degli inadempimenti (Cass. civ. Sez. I n. 206 del 04.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la verifica dei presupposti richiesti dall’art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F ai fini della rescissione del contratto non è vincolata dalle risultanze cui l’Amministrazione committente ha fatto riferimento nell’esercizio del proprio diritto potestativo. Essa va compiuta sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1218 e 1453 cod. civ., non diversamente da quanto accade nelle comuni ipotesi di risoluzione per inadempimento. Tale disciplina impone al giudice una valutazione sinergica del comportamento di entrambe le parti, mediante un’indagine globale e unitaria che non tollera apprezzamenti frammentari e settoriali. Il carattere unilaterale del provvedimento di scioglimento non è d’ostacolo, giacché esso, pur rivestendo le forme dell’atto amministrativo, è espressione di autotutela inidonea a incidere su posizioni soggettive che conservano natura di diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Fatto
Un Comune propose opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di una somma a titolo di acconto sul corrispettivo di lavori di realizzazione di un centro di commercializzazione al dettaglio. L’opponente eccepì il mancato rilascio del certificato di pagamento, i pignoramenti subiti dalla somma e la rescissione del contratto per grave e reiterato inadempimento dell’appaltatrice. Quest’ultima, a sua volta, convenne in giudizio il Comune per sentir dichiarare l’illegittimità della rescissione e l’insussistenza dell’obbligo di corrispondere la penale.
Riuniti i giudizi, il Tribunale accolse l’opposizione e compensò i crediti reciproci, condannando l’appaltatrice al pagamento di una somma. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione, condannò il Comune al pagamento di una somma minore, detraendo l’importo della penale. Avverso tale sentenza l’appaltatrice propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso, in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione del ricorso.
Nel merito, i due motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. La Corte ha richiamato il principio per cui la verifica dei presupposti di cui all’art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F non è vincolata alle risultanze considerate dall’Amministrazione, ma va condotta secondo la disciplina degli artt. 1218 e 1453 cod. civ., come nelle comuni ipotesi di risoluzione per inadempimento (Sez. I n. 23274 del 2014).
Il giudice deve procedere a una valutazione sinergica del comportamento di entrambe le parti, con un’indagine globale che coinvolge l’intero rapporto, senza isolare singole condotte (Sez. I n. 7649 del 2023; n. 336 del 2013; n. 2799 del 1997). Il carattere unilaterale del provvedimento di autotutela non impedisce tale indagine, poiché le posizioni soggettive nascenti dal contratto conservano natura di diritti soggettivi, con giurisdizione del Giudice ordinario (Sez. Un. n. 6992 del 2005; n. 9534 del 2004; n. 19787 del 2003).
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si sia correttamente attenuta a tali principi, avendo confrontato la condotta dell’appaltatrice e quella dell’Amministrazione. Ha valorizzato la maggiore gravità intrinseca del rifiuto opposto dall’appaltatrice di proseguire i lavori, in contrasto con l’art. 46 della legge n. 109 del 1994, che subordina l’azione di risoluzione dell’appaltatore alla condizione, ritenuta insussistente, del mancato pagamento di acconti pari almeno a un quarto dell’importo complessivo dell’appalto.
Quanto alle ulteriori inadempienze del Comune, la Corte ha escluso la censurabilità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., trattandosi di puntuale apprezzamento circa la portata non circostanziata dell’allegazione. Il vizio sarebbe semmai sindacabile ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, risolvendosi nella violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. La lettura dei motivi di appello ha confermato il giudizio di inammissibilità per difetto di specificità, risolvendosi le censure in una mera ricostruzione cronologica dei lavori.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione della c.t.u. è stato infine ritenuto corretto: la consulenza non è mezzo di prova in senso proprio, ma strumento volto a coadiuvare il giudice, e non può supplire alla deficienza delle allegazioni o dar luogo a indagini esplorative (Sez. VI n. 10373 del 2019; n. 30218 del 2017; n. 3130 del 2011).
Nota della Redazione
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