Compensazione opposta al fallimento richiede reciprocità dei crediti (Cass. civ. Sez. II n. 11087 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata sono inammissibili. La compensazione invocata nei confronti del fallito richiede il requisito della reciprocità dei crediti, poiché l’art. 56 legge fall. ammette per i creditori la compensazione dei loro debiti solo a tale condizione: il credito opposto deve essere di titolarità del debitore, non di un terzo. Il giudice può mutare la qualificazione giuridica della fattispecie senza incorrere in ultrapetizione, purché non richiami fatti non allegati. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se si denunci che il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dei poteri officiosi.
Il Fatto
Una società appaltatrice otteneva dal Tribunale di Frosinone un decreto ingiuntivo nei confronti della committente per il residuo prezzo di lavori edili, elettrici e termoidraulici eseguiti su un immobile. La committente proponeva opposizione, sostenendo di aver versato acconti e di aver concordato con la società lo scomputo dal corrispettivo delle retribuzioni maturate da un proprio congiunto, assunto alle dipendenze della società, per somme non corrisposte.
Il Tribunale revocava il decreto e condannava la committente al pagamento del residuo. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, escludendo la compensazione per difetto di reciprocità, essendo il credito opposto di titolarità di un terzo. La committente ricorreva per cassazione con sei motivi; resisteva la curatela del fallimento della società.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi censurano la mancata compensazione in violazione dell’art. 56 legge fall. La Corte li dichiara inammissibili: è necessario contestare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata. La Corte d’Appello si è pronunciata nel merito e sulle spese, qualificando la richiesta come eccezione riconvenzionale e argomentando l’esclusione della compensazione per difetto del requisito della reciprocità, essendo il credito di titolarità di un terzo.
Il terzo e quarto motivo denunciano ultrapetizione, per avere il giudice d’appello esaminato la compensazione senza appello incidentale della curatela. Sono infondati. Il fallimento era vittorioso in prime cure, poiché la richiesta di scomputo era stata dichiarata inammissibile, il che escludeva la necessità dell’appello incidentale. La Corte richiama il principio di cui all’art. 113 cod. proc. civ. sulla libertà del giudice nell’applicare le norme di diritto (iura novit curia), anche mutando la qualificazione giuridica della fattispecie, senza incorrere in ultrapetizione purché non richiami fatti non allegati.
Il quinto e sesto motivo deducono violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per la mancata valorizzazione del documento recante il riepilogo dei conteggi e della testimonianza del terzo. Sono infondati: le doglianze investono l’apprezzamento delle prove, non sindacabile in cassazione. Richiamando Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, la Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 è deducibile solo denunciando che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dei poteri officiosi.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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