Fideiussione bancaria: forma scritta funzionale e traditio non richiesta (Cass. civ. Sez. I n. 15160 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti bancari la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, terzo comma, del T.u.b., trattandosi di requisito da intendersi non in senso strutturale, ma funzionale alla finalità di protezione del cliente. È sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, che ne sia consegnata una copia al cliente e che questi lo sottoscriva, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti. La consegna della copia al cliente non è dettata per soddisfare il requisito di forma in sé, ma la tutela informativa, e pertanto non costituisce elemento di validità del contratto. In materia di contratto autonomo di garanzia, la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza dell’accessorietà della garanzia.

Il Fatto

Il tribunale respinse le domande proposte da due garanti nei confronti di una banca in relazione a due fideiussioni, la prima delle quali di tipo omnibus, prestate in favore di una società poi fallita, accogliendo di contro la domanda riconvenzionale dell’istituto di credito e condannando gli attori al pagamento della somma ritenuta di giustizia. Il gravame dei soccombenti è stato respinto dalla corte d’appello con sentenza resa pubblica il 13 gennaio 2020.

Uno dei garanti ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi; l’altro si è costituito con controricorso riproduttivi dei medesimi motivi, assumendo rilievo di ricorso incidentale adesivo. La banca ha replicato con separati controricorsi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i ricorsi, identici nei motivi, e ne dichiara l’inammissibilità integrale. In via preliminare osserva che il controricorso contenente i medesimi motivi va qualificato come impugnazione incidentale tardiva in forma adesiva, ammissibile secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8486 del 2024, poiché l’interesse alla proposizione può sorgere dall’impugnazione principale.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentavano l’omessa traditio della copia del contratto. La Corte richiama l’orientamento consolidato inaugurato dalle Sezioni Unite n. 898 del 2018: il requisito di forma di cui all’art. 117 T.u.b. va inteso in senso funzionale, secondo la finalità di protezione del cliente. Ne segue che basta la redazione per iscritto, la consegna della copia e la sottoscrizione del cliente, potendo il consenso della banca desumersi da comportamento concludente. La consegna non costituisce elemento di validità del contratto, ma presupposto per consentire al cliente di verificare il rispetto delle condizioni concordate. Nel caso concreto il rilievo non trova riscontro nella sentenza impugnata e la questione non risulta prospettata in merito: donde l’inammissibilità.

Con il secondo motivo si censurava la qualificazione dei contratti come contratti autonomi di garanzia. La corte territoriale si è uniformata all’insegnamento consolidato secondo cui la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” fa presumere l’assenza dell’accessorietà, fermo che questa può desumersi anche in mancanza dal tenore dell’accordo (Cass. Sez. III n. 15091 del 2021, Cass. Sez. III n. 12152 del 2016). L’interpretazione dello specifico contratto integra una valutazione di merito, e nel ricorso il testo della fideiussione non è riprodotto neppure per tratto saliente: il motivo sottende un sindacato di fatto.

Con il terzo motivo si deduceva la nullità delle fideiussioni conformi allo schema A.b.i. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 41994 del 2021: i contratti a valle di intese parzialmente nulle sono parzialmente nulli nei limiti delle clausole che riproducono lo schema vietato, salvo diversa volontà desumibile dal contratto, con onere della parte interessata di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla (Cass. Sez. III n. 6685 del 2024). La corte d’appello ha accertato l’assenza di prova della coincidenza tra le clausole pattuite e quelle oggetto dell’intesa, non essendo stato prodotto il provvedimento della Banca d’Italia né il parere dell’Autorità garante: valutazione in fatto, insindacabile.

Con il quarto motivo si censurava la ritenuta insussistenza della consapevolezza della banca in ordine al dissesto della debitrice. La Corte rileva che la corte territoriale aveva respinto la doglianza in forza della qualificazione come contratto autonomo di garanzia, rilevando solo in aggiunta che, “in ogni caso”, difettava la prova di tale consapevolezza. I ricorsi sono inammissibili e le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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