Motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. civ. Sez. II n. 18842 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra la motivazione apparente, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la sentenza che, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. A tale ipotesi va equiparato il caso della motivazione che non possieda l’attitudine a rendere palese la sua riferibilità al caso concreto, apparendo di mero stile o standard. Il vizio ricorre, in particolare, quando sussista contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che non rende comprensibile il percorso argomentativo su un punto decisivo della controversia.

Il Fatto

Una società promittente alienante aveva convenuto in giudizio il promissario acquirente, deducendone l’inadempimento per il mancato pagamento delle rate del mutuo bancario gravante sugli immobili consegnati, e chiedendo la risoluzione del contratto per colpa della controparte, con restituzione dei beni e risarcimento.

Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato la risoluzione per colpa della promittente alienante, condannandola alla restituzione della somma versata dal promissario e quest’ultimo a un indennizzo per il godimento dei beni. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente aveva denunciato violazione dell’art. 1458 cod. civ. e motivazione apparente, sostenendo che la Corte di merito avesse addebitato due volte a proprio carico le somme già corrisposte dal promissario acquirente, in contrasto con il meccanismo restitutorio conseguente alla risoluzione.

La Corte d’appello, rileva la Suprema Corte, da un lato aveva respinto l’eccezione di prescrizione del credito relativo all’occupazione degli immobili, ma nel paragrafo immediatamente successivo ne aveva proclamato la fondatezza. Emerge così una evidente distonia, non colmabile in sede di legittimità, tra affermazioni in irriducibile contrasto.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, salvo che essa debba giudicarsi meramente apparente. L’apparenza ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture, come ribadito da Sez. 6 n. 13977 del 23.05.2019 e da S.U. n. 22232 del 2016.

La Corte richiama la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, da interpretarsi come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza (S.U. n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014).

Nel caso concreto la contraddizione resta insondabile e non riducibile, non rendendo comprensibile il percorso argomentativo su un punto decisivo: il primo motivo è dunque fondato. Il secondo e il terzo motivo, relativi all’imputabilità dell’inadempimento e alla stima dell’indennizzo, sono invece manifestamente infondati, avendo la Corte di merito motivato in modo non censurabile. La sentenza è cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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