Correzione d’ufficio dell’errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15586 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., l’errore materiale contenuto in un proprio provvedimento e disporne la correzione con ordinanza. L’errore materiale, consistente nell’inserimento nel testo di un’ordinanza di parti di altra decisione, esula dall’attività valutativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non vede una parte soccombente in senso proprio, con la conseguenza che nulla si deve disporre in ordine al riparto delle spese. L’ordinanza di correzione va annotata sull’originale del provvedimento emendato.

Il Fatto

L’INPS proponeva ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Roma, che veniva cassata con rinvio da questa Corte mediante ordinanza n. 24524 del 2023, depositata l’11 agosto 2023. Nel testo di tale provvedimento, a pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, compariva però il contenuto di altra ordinanza, relativa a controversia diversa.

La Corte rilevava d’ufficio tale anomalia e attivava la procedura di correzione di errore materiale, fissando la trattazione in camera di consiglio. La parte controricorrente nel procedimento originario depositava memoria, segnalando che il giudizio era già definito con l’ordinanza n. 24524 del 2023, e produceva il testo del provvedimento.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla possibilità di emendare d’ufficio un errore materiale contenuto in un provvedimento già depositato. La Corte richiama l’art. 391-bis, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., che consente il rilevamento officioso dell’errore materiale, e procede alla sua correzione con le forme della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4-bis, cod. proc. civ..

L’errore rilevato consiste nell’inserimento, dopo la sottoscrizione della Presidente, del testo di altra ordinanza, riguardante un ricorso dell’INPS contro altra sentenza della Corte d’appello di Roma. Si tratta di un difetto meramente materiale, che esula dall’attività valutativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione: ne deriva la correzione mediante espunzione delle pagine estranee.

Sul riparto delle spese la Corte osserva che il procedimento di correzione presenta natura amministrativa e non vede una parte soccombente in senso proprio. Richiama sul punto la recente pronuncia di Cass., sez. III, n. 26566 del 2023 e, nello stesso senso, Cass., S.U., n. 9438 del 2002. Nessun provvedimento va dunque adottato sulle spese.

La Corte dispone infine che l’ordinanza di correzione sia annotata sull’originale del provvedimento emendato, in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., mandando alla cancelleria per la prescritta annotazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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