Operai forestali antincendio incaricati di pubblico servizio e interdizione perpetua (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8676 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, l’art. 358 cod. pen. adotta un criterio funzionale-oggettivo: rileva la natura pubblicistica dell’attività concretamente svolta e la sua disciplina di diritto pubblico, a prescindere dalla natura dell’ente e dal tipo di impiego. La nozione postula due requisiti negativi — l’assenza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione e l’esclusione delle mansioni di ordine o di prestazione d’opera meramente materiale — e comprende ogni attività di carattere intellettivo che comporti conoscenza e applicazione di normative, anche a livello esecutivo, e profili di collaborazione al pubblico servizio. Gli operai forestali addetti al servizio antincendio boschivo, cui la legge n. 353/2000 affida compiti di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e prevenzione, svolgono mansioni che richiedono competenze e autonomia incompatibili con l’esclusione normativa: essi rivestono dunque la qualità di incaricato di pubblico servizio, con la conseguenza che la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non ne impedisce l’assunzione a tempo determinato.
Il Fatto
Il ricorrente era stato cancellato dalla graduatoria distrettuale dei lavoratori forestali a tempo determinato con decreto notificato nel 2016. L’amministrazione regionale aveva adottato il provvedimento dopo aver acquisito il certificato del casellario giudiziale, in ragione dell’applicazione a suo carico della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al giudice del lavoro.
Il Tribunale respingeva il ricorso. La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento, dichiarava illegittimo il provvedimento di cancellazione, ordinava il reinserimento nella graduatoria e rigettava le domande risarcitorie. L’amministrazione regionale proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 28, 357 e 358 cod. pen. e della disciplina regionale sul servizio antincendio, per avere la Corte territoriale escluso che gli addetti al servizio antincendio siano incaricati di pubblico servizio, sul presupposto che le loro mansioni si risolvano in compiti meramente esecutivi e materiali.
La Corte ritiene l’eccezione di inammissibilità del ricorso infondata: nel contestare il carattere meramente esecutivo delle mansioni, il ricorso non sollecita una rilettura del merito, ma si fonda su specifiche disposizioni di legge. La censura non è nuova, perché la sentenza impugnata aveva già richiamato l’art. 56 legge regione Sicilia n. 16/1996, che distingue i contingenti di operai in addetti alle squadre di pronto intervento, alla guida dei mezzi e alle torrette di avvistamento e sale operative.
Nel merito il motivo è fondato. La Corte ribadisce il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, per effetto della riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. a opera della legge n. 86/1990, e l’adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva: rilevano il carattere pubblicistico dell’attività svolta e il suo contenuto concreto, non la natura dell’ente o dell’impiego. La qualità è stata riconosciuta a chi esercita funzioni di rilevanza pubblicistica con potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi, ed esclusa per chi compie generiche attività materiali in esecuzione di ordini.
La Corte valorizza il tenore letterale dell’art. 358 cod. pen., che connota le mansioni d’ordine e la prestazione d’opera con i termini “semplici” e “meramente”: la norma espunge così qualunque connotato di tecnicità e di responsabilità, evitando un’ingiustificata dilatazione della nozione. Assume la qualità chi, accanto a prestazioni materiali, espleti compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative, anche a livello esecutivo.
Gli operai addetti al servizio antincendio rientrano in questa nozione. L’art. 7 legge n. 353/2000, ratione temporis vigente, include tra gli interventi di lotta attiva le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento; gli artt. 4 e 5 della stessa legge disciplinano le attività di previsione e prevenzione e i corsi tecnico-pratici per il personale stagionale. Da tali disposizioni emerge una gamma di compiti che implicano gradi di competenza e autonomia operativa tali da escludere mere mansioni materiali o di ordine.
La sentenza impugnata, che aveva qualificato quelle mansioni come meramente esecutive, è dunque errata. Il primo motivo è accolto, il secondo resta assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria; le spese dell’intero processo sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito
- Art. 28 c.p. – Interdizione dai pubblici uffici
- Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale
- Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio