Ex lettori e CEL, assegno ad personam e patrocinio dell’avvocatura interna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15525 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente. Pertanto, quando la sentenza di cassazione abbia accertato che il trattamento di miglior favore degli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori esperti linguistici, deve essere parametrato a un divisore orario di 352 ore annue, il giudice del rinvio non può ricalcolare l’assegno ad personam applicando un divisore diverso e di minor favore. Il patrocinio affidato all’avvocatura interna dell’Università non è soggetto agli oneri procedurali previsti dall’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, che riguardano il conferimento del mandato ad avvocati del libero foro.
Il Fatto
Alcuni ex lettori di lingua straniera, assunti a termine presso un ateneo statale e poi transitati, dal 1.11.1994, in contratti a tempo indeterminato quali collaboratori esperti linguistici, hanno chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto sin dalla prima assunzione e la ricostruzione della carriera con le relative differenze retributive.
Dopo una prima pronuncia di merito favorevole, la sentenza era stata cassata con rinvio. La Corte d’Appello di Firenze, in sede di rinvio, ha respinto le domande e condannato i ricorrenti alla restituzione degli importi percepiti in esecuzione della precedente sentenza. Avverso tale pronuncia gli ex lettori hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso che il Collegio chiamato a decidere sul ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio debba astenersi per avere taluni magistrati partecipato al precedente giudizio di cassazione. L’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. non impone l’astensione, perché il sindacato di legittimità resta circoscritto alla legalità e non compromette i requisiti di imparzialità e terzietà.
Il primo motivo è stato accolto. La pronuncia rescindente aveva stabilito che il maggior trattamento degli ex lettori, riconosciuto con il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, andava conservato a titolo individuale come assegno ad personam, calcolato sulla differenza tra quanto percepito come lettore e la retribuzione dovuta al CEL, con riguardo a un impegno orario di 352 ore annue. Il giudice del rinvio, uniformandosi all’elaborazione del consulente tecnico, ha invece parametrato la retribuzione oraria a 385 ore annue. Poiché il costo dell’ora di lavoro è maggiore quanto minore è il divisore, l’errore si è riverberato sulla determinazione dell’assegno personale e sui successivi conteggi di riassorbimento.
Il secondo motivo è stato rigettato. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 11638/2024 e l’art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, ha confermato che la scelta legislativa impedisce che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica si risolva in una reformatio in peius. La categoria dei CEL non è equiparabile al personale docente, per la diversa natura dei rapporti e per la diversa funzione didattica, sicché la differenziazione retributiva e il potere delle parti collettive di determinare il trattamento non integrano alcuna discriminazione basata sulla nazionalità.
Il terzo motivo, relativo al riassorbimento dell’assegno, è stato dichiarato inammissibile perché già risolto nella sede rescindente. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, sollevata in memoria, è stata disattesa: la disposizione ha natura autenticamente interpretativa, chiarendo il rapporto tra il d.l. n. 2 del 2004 e la disciplina collettiva.
Il quarto motivo è infondato. La Corte, pur ribadendo i principi delle Sezioni Unite n. 6635 del 2025 e n. 24876/2017 sul mandato ad avvocati del libero foro, ha distinto l’ipotesi qui in esame, in cui la procura è stata conferita all’avvocatura interna dell’ente. Dopo la riforma dell’art. 6 della l. n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici non statali dotati di autonomia organizzativa; l’atto regolamentare di istituzione dell’ufficio legale assorbe a monte quelle scelte che, per il libero foro, richiedono la singola delibera sottoposta a controllo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.