Contratto di formazione e lavoro e terzo elemento salariale autoferrotranvieri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15589 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integrano violazione dell’art. 3, quinto comma, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, né danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, distinguono i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato a tempo indeterminato, dal personale già in servizio a tempo indeterminato, sancendo l’equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione ai soli fini dell’esclusione dall’attribuzione di nuove voci salariali. La trasformazione del contratto fa retroagire gli istituti legati all’anzianità alla stipula, ma non comporta che il rapporto divenga a tempo indeterminato fin dall’origine: per il resto il lavoratore deve considerarsi neo-assunto. Ne consegue che la soppressione di voci retributive mai percepite non lede alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da conservare.
Il Fatto
La vicenda riguarda alcuni lavoratori di una società di trasporto pubblico, assunti con contratto di formazione e lavoro prima del 25 luglio 1997 e successivamente inquadrati a tempo indeterminato. Essi hanno chiesto il riconoscimento del nuovo terzo elemento salariale, voce retributiva accessoria che l’art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997 ha soppresso, conservandola solo per i lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto collettivo.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda e la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello della società datrice di lavoro. La questione giunge in Cassazione perché il datore di lavoro contesta sia la violazione della disciplina legislativa sul contratto di formazione e lavoro sia l’errata individuazione dei destinatari della clausola collettiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi, che censurano la violazione dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984 e dell’art. 4 c.c.n.l. 25 luglio 1997. Il Collegio richiama l’orientamento ormai consolidato, formatosi con numerose pronunce rese anche nei confronti della medesima azienda e di altre aziende di trasporto pubblico, con cui è stata giudicata legittima la scelta contrattuale di sopprimere o ridurre determinate voci retributive preservandone il valore solo in favore dei dipendenti che ne beneficiavano al momento della soppressione.
Il passaggio centrale riguarda la natura del contratto di formazione e lavoro. Esso appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro. La trasformazione in rapporto a tempo indeterminato rende utili ai fini economici l’anzianità maturata durante la formazione, consentendo l’acquisizione di scatti e di altri benefici legati all’anzianità, ma non muta la natura originaria del rapporto: per il resto il lavoratore deve considerarsi neo-assunto.
Da qui la conseguenza decisiva. Le voci retributive soppresse non avevano mai fatto parte della retribuzione erogata ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Nel momento in cui tali emolumenti sono stati eliminati, non si profilava nei loro confronti alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o conservare. La conservazione dell’anzianità di servizio, dunque, non viene in alcun modo incisa.
La Corte esclude anche il contrasto con la disciplina europea. Il contratto di formazione e lavoro è una species del contratto a tempo determinato, ma la clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro inserito nella direttiva 1999/70/CE conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto all’applicazione dell’Accordo ai rapporti di formazione professionale e di apprendistato. La fattispecie, inoltre, non riguarda un’indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell’anzianità di servizio. Le clausole contrattuali, pertanto, non danno luogo a trattamento discriminatorio.
Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi, con assorbimento del terzo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda. La presenza di contrastanti pronunce all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
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