Competenza del tribunale per la ripetizione di oneri condominiali del conduttore (Cass. civ. Sez. III n. 15639 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della competenza per valore si ha riguardo al petitum, cioè al valore economico di ciò che si chiede, correlato alla causa petendi, ossia al rapporto in base al quale la richiesta è avanzata. Quando la pretesa di ripetizione di somme versate dal conduttore al condominio si fonda sull’insussistenza dell’obbligo per la parte riferibile alla qualità di conduttore e ai limiti entro cui gli oneri condominiali gravano su di esso, la controversia investe la materia della locazione e rientra nella competenza per materia del tribunale ai sensi dell’art. 447-bis cod. proc. civ. Resta pertanto esclusa la competenza del giudice di pace, ancorché il credito azionato non ecceda la soglia dei cinquemila euro.
Il Fatto
Il conduttore di un appartamento in Roma, di proprietà di una privata locatrice, conveniva davanti al Tribunale di Roma la locatrice stessa e il Condominio dell’edificio. Chiedeva che fossero dichiarati soggettivamente indebiti gli oneri condominiali versati al Condominio e che entrambi i convenuti fossero condannati in solido alla restituzione dell’importo di € 3.976,76, oltre interessi e rivalutazione.
Il Condominio eccepiva in via preliminare l’incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, sul rilievo che la materia della ripetizione di indebito non è riservata alla competenza del tribunale. Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione, dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per valore, fissando il termine per la riassunzione davanti al Giudice di Pace e condannando l’attore alle spese. Il conduttore proponeva quindi regolamento di competenza, resistito da entrambi gli intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina due motivi. Il primo censura la valutazione del valore della causa, sostenendo che in citazione sarebbe stata avanzata anche una domanda di condanna di valore indeterminato, idonea a spostare la competenza al giudice superiore. Il secondo assume che la pretesa creditoria trae la propria fonte in un rapporto locativo, materia riservata al tribunale.
La Corte ritiene fondato il secondo motivo, con rilievo assorbente. Richiama l’impostazione dominante secondo cui, per la determinazione concreta del valore della causa, occorre aver riguardo al petitum correlato alla causa petendi, richiamando Cass. 04/11/2011, n. 2259.
Nel caso di specie il petitum è costituito dalla domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate e dalla declaratoria di illegittimità di tali pagamenti, e si fonda sull’allegazione dell’insussistenza dell’obbligazione per la parte in questione delle somme versate. Il vaglio della fondatezza di tale allegazione non è dunque solo passaggio ineludibile del giudizio, ma specifico oggetto della relativa declaratoria: ad esso va necessariamente rapportata la determinazione della competenza.
Poiché l’indebito è dedotto in ragione della riferibilità dell’obbligo alla qualità di conduttore dell’immobile e ai limiti entro cui gli oneri condominiali gravano su di esso, viene in rilievo la competenza in materia di locazione attribuita dall’art. 447-bis cod. proc. civ. al Tribunale, dopo la soppressione dell’ufficio del Pretore. In tal senso il ricorrente evoca correttamente il principio di Cass. 31/10/2019, n. 28041, secondo cui, ove la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, resta comunque esclusa la competenza del giudice di pace, ancorché il credito non ecceda i cinquemila euro.
In accoglimento del ricorso è pertanto dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa va riassunta. Resta conseguentemente caducata la statuizione sulle spese resa nel provvedimento impugnato. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
Nota della Redazione
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