Obbligo informativo sulla protezione internazionale e nullità del decreto di respingimento (Cass. civ. Sez. I n. 5621 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le autorità di pubblica sicurezza hanno il dovere di fornire allo straniero, al momento dello sbarco, informazioni complete ed effettive sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, sulle relative modalità, sui diritti e sui benefici connessi. Tale obbligo, previsto dall’art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dagli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142/2015, è funzionale ad assicurare un accesso effettivo alla procedura di asilo e la sua violazione determina la nullità del conseguente decreto di respingimento. È irrilevante che il foglio notizie rechi una ragione di espatrio diversa dall’asilo, nonché la circostanza che la domanda non sia stata successivamente proposta, poiché la scelta di non presentarla deve essere una scelta informata.

Il Fatto

Il Questore ha emesso un decreto di respingimento nei confronti di una cittadina straniera. Quest’ultima ha impugnato il provvedimento davanti al Giudice di Pace, che ha respinto il ricorso con ordinanza depositata il 20.12.2022.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea e interna, l’errata allocazione dell’onere probatorio, la motivazione apparente dell’ordinanza e la violazione del divieto di respingimento. Il Ministero dell’Interno ha depositato nota di partecipazione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione del contenuto dell’obbligo informativo gravante sulle autorità competenti. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE impone agli Stati membri di fornire ai cittadini di paesi terzi presenti ai valichi di frontiera le informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale, garantendo i necessari servizi di interpretariato.

La disciplina interna di attuazione, contenuta negli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 142/2015, rende effettivo tale dovere, che non si esaurisce in una comunicazione formale ma deve essere completo ed esaustivo. Il collegio richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 10743/2017) e ne impone l’adeguamento all’evoluzione normativa, stabilendo che le autorità competenti hanno il dovere di rendere le informazioni a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento.

Tale conclusione risponde a una logica precisa: la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso alla procedura di asilo, come riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Hirsi Jamaa c. Italia del 23 febbraio 2012. Le informazioni sono quindi funzionali ad assicurare il diritto del migrante a un accesso effettivo alla tutela.

Il provvedimento impugnato non è coerente con tali principi. Il Giudice di Pace ha ritenuto che la rappresentazione della volontà di trovare lavoro in Italia esonerasse le autorità dall’obbligo informativo, ma la Corte ritiene irrilevante la ragione di espatrio indicata nel foglio notizie, poiché la norma impone comunque l’informativa: non può escludersi che chi cerca occupazione versi nella condizione che la legge valorizza ai fini dell’asilo.

Ancor più inconsistente è il rilievo sulla mancata proposizione della domanda. Secondo la Corte, proprio in base alla disciplina richiamata, la scelta dello straniero di non proporre domanda deve essere una scelta informata, supportata dalla cognizione dell’esistenza del diritto di asilo e degli strumenti per tutelarlo. Il Giudice di Pace ha affermato che la ricorrente era stata informata e non si era avvalsa di tale possibilità, senza però esplicitare su quali risultanze abbia fondato tale convincimento. I motivi primo e terzo sono pertanto accolti, con assorbimento degli altri; l’ordinanza è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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