Inadempimento del somministrato e onere delle verifiche del contatore (Cass. civ. Sez. III n. 34908 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di somministrazione idrica, le clausole che attribuiscono all’utente la verifica periodica del contatore non configurano un obbligo contrattuale, ma una facoltà volta a individuare anomalie e perdite occulte: il loro mancato esercizio non integra l’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1218 c.c. e non incide sull’obbligazione di corrispondere i consumi erogati. I principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. non possono essere impiegati per trasferire sul somministrato l’onere di una verifica che il gestore non abbia compiuto. Il motivo di ricorso che solleciti una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare la norma violata, è inammissibile.
Il Fatto
La società ricorrente aveva emesso nei confronti del controricorrente una fattura per un importo rilevante, riferita alla fornitura d’acqua protratta per oltre otto anni. L’utente aveva agito ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la prescrizione del credito per il periodo anteriore e che non fosse dovuto il quantum complessivamente preteso, contestando il criterio di ripartizione dei consumi e l’addebito dei costi per accesso.
Il Tribunale aveva dichiarato nulla la somma dovuta e la Corte d’appello aveva rigettato il gravame della società. La questione giunge quindi davanti alla Cassazione sul duplice profilo del corretto inquadramento del rapporto obbligatorio e della legittimità della componente tariffaria contestata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il giudice d’appello avrebbe male inquadrato la responsabilità contrattuale, perché il contratto di utenza genererebbe una relazione sinallagmatica nella quale l’utente sarebbe tenuto, secondo i principi di correttezza e buona fede, a controllare il misuratore e a comunicare le anomalie, con la conseguenza di incorrere nell’art. 1218 c.c. ove non provi l’assenza di colpa.
La Corte rileva l’eterogeneità del motivo. Le verifiche del contatore, osserva, non rientrano nella formazione dell’importo del consumo ordinario, ma attengono alle anomalie e ai consumi eccessivi derivanti da perdite occulte. La lettura attribuita all’utente costituisce una facoltà, non un obbligo, e come tale non può essere “ottemperata”.
Peraltro, le clausole invocate operano in direzione opposta a quella sostenuta: esse mirano a consentire all’utente di reagire a consumi anomali, non a introdurre un obbligo di vigilanza sul quale fondare l’esenzione o la responsabilità. La Corte dichiara irrilevanti le frasi estratte da motivazioni di sentenze relative ad altre cause, artificiosamente inserite nel motivo.
La parte finale del motivo, qualificabile come autonoma, presenta natura prettamente fattuale e conduce all’inammissibilità. Analoga sorte tocca al secondo motivo, con cui si deduce la piena legittimità della quota fissa di accesso: esso è in parte generico, perché qualifica la componente come “normativamente determinata” senza indicare la norma coinvolta, e in altra parte inammissibile perché prospetta una lettura del contratto di carattere fattuale.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, e al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per la cui applicazione la Corte ritiene sussistenti i presupposti di legge.
Nota della Redazione
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