Revocazione per errore di percezione non decisivo è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15736 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di percezione che si assuma commesso dal giudice della revocazione non è decisivo, e non rende ammissibile il ricorso, quando la decisione impugnata abbia demandato al giudice del rinvio un accertamento autonomo, da compiersi sulla base della delibera effettivamente richiamata. L’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. esige che l’errore di fatto risulti dagli atti e abbia inciso sul dispositivo: se il giudice del merito può pervenire al medesimo esito prescindendo dal contenuto asseritamente travisato, il vizio resta privo di decisività. Il principio di diritto affermato in materia di obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria non è scalfito dal richiamo, nel giudizio di rinvio, di una delibera diversa da quella menzionata in motivazione.
Il Fatto
La controversia riguarda l’iscrizione d’ufficio di un professionista a una Cassa di previdenza di categoria e la relativa pretesa contributiva. Dopo che il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado che riteneva illegittima quell’iscrizione, la Cassa propone ricorso e ottiene la cassazione della decisione, con rinvio alla corte territoriale. La Cassa afferma che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione, è sufficiente l’iscrizione all’albo e che è irrilevante sia la natura occasionale dell’attività sia la mancata produzione di reddito.
Il professionista propone quindi ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di cassazione, sostenendo che quel provvedimento avrebbe attribuito alla delibera n. 123 del 2009 il contenuto di un’altra delibera, mai approvata con decreto ministeriale e dunque priva di valore normativo. La Cassa resiste al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce un errore di percezione che emergerebbe dal raffronto documentale tra il testo dell’ordinanza e il contenuto della delibera prodotta in atti. La decisione impugnata, demandando al giudice di rinvio l’accertamento sui casi di esclusione dall’obbligo, avrebbe travisato il contenuto della delibera effettivamente richiamata. Il ricorrente aggiunge che la Cassa non aveva chiesto l’applicazione dell’altra delibera e non aveva impugnato il punto dinanzi al giudice del merito, con la conseguenza che quella inapplicabilità sarebbe coperta da giudicato implicito.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il Collegio osserva che, anche ammesso l’errore percettivo nell’attribuzione del contenuto alla delibera n. 123 del 2009, quel vizio non sarebbe decisivo. Il provvedimento impugnato muove dal principio già affermato in precedenza: ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, mentre è irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
La decisione richiama il precedente Cass. n. 28188 del 2022, nel quale si è chiarito che l’iscrizione alla Cassa è legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, perché si tratta di attività distinte: l’una svolta nel rapporto di lavoro subordinato, l’altra come libera professione. La mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa agli obblighi verso la previdenza di categoria.
L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere su quegli obblighi solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, alla quale resta affidata la verifica delle attività svolte e dei redditi prodotti. La Corte richiama quindi la delibera n. 2 del 2003, che impone l’autocertificazione circa il non esercizio dell’attività professionale, e la delibera n. 123 del 2009, che ammette l’esclusione per i dipendenti in presenza di determinati presupposti contrattuali e datoriali.
Il passaggio decisivo è quello finale: al giudice del rinvio è stato demandato di verificare se sussistano i presupposti di esclusione ai sensi della delibera n. 123, e tale verifica può essere compiuta prescindendo dall’affermazione che il ricorrente assume errata e che l’ordinanza neppure richiama. L’errore denunciato è dunque privo del carattere di decisività indispensabile per l’ammissibilità della revocazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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