Orario di lavoro e qualificazione della domanda: prova delle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15741 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retribuzione del tempo di lavoro, la qualificazione giuridica della domanda — se cioè essa riguardi lavoro ordinario oppure lavoro straordinario — spetta al giudice e non al ricorrente, sicché il giudice non può selezionare il regime probatorio sulla base di una qualificazione non accertata. Allegato il fatto costitutivo “tempo di lavoro”, la relativa qualificazione è questione di diritto, mentre la prova dell’avvenuto adempimento della controprestazione retributiva grava sul datore di lavoro, quale debitore, ai sensi dell’art. 1218 c.c. Ne consegue che è viziata la sentenza che valuti i capitoli di prova testimoniale esclusivamente secondo il principio della prova rigorosa dello straordinario, omettendo di esaminarli alla luce del diverso regime proprio della domanda di differenze retributive per orario normale, proposta in via principale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di una società di telecomunicazioni con mansioni di tecnico di quarto livello, aderiva a un progetto che prevedeva il ricovero dell’automezzo aziendale presso il proprio domicilio. Fino al 30.06.2013 il tempo di viaggio dalla sede al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede era considerato tempo di lavoro e retribuito. Dall’01.07.2013, in forza di un accordo sindacale del 27.03.2013, il tempo di lavoro veniva fatto iniziare all’arrivo presso il primo cliente e terminare alla fine dell’intervento presso l’ultimo, con una franchigia di trenta minuti all’inizio e trenta alla fine del turno.
Il lavoratore adiva il giudice del lavoro per ottenere l’accertamento del diritto alla retribuzione di un’ora giornaliera e la condanna della società alle differenze retributive. Domanda rigettata in primo grado e in appello; proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo e il terzo motivo, per poi dichiarare assorbito il primo. Il secondo motivo denuncia omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c., per avere la Corte territoriale motivato solo sulla genericità dei capitoli di prova senza esaminare la domanda di accertamento del diritto all’ora giornaliera. Il motivo è in parte fondato: la Corte d’appello, esaminando le istanze istruttorie, ha implicitamente preso in considerazione quelle domande, sicché l’omissione non sussiste.
Sussiste invece il vizio di motivazione, perché non è comprensibile il percorso logico-giuridico che ha condotto a condividere la valutazione di genericità dei capitoli di prova. La decisione è viziata dal fraintendimento della domanda, che attiene al tempo di lavoro, restando estranea la qualificazione giuridica di lavoro ordinario o straordinario, che spetta al giudice.
Il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c., è fondato. Il ricorrente aveva avanzato in via principale la domanda di differenze retributive per orario normale di lavoro e solo in via subordinata per straordinario. Per il lavoratore è sufficiente l’allegazione del fatto — l’orario di lavoro — mentre la qualificazione spetta al giudice. La Corte d’appello, come il Tribunale, ha invece valutato i capitoli di prova secondo il principio della prova rigorosa dello straordinario, omettendo di considerare il diverso regime della domanda principale.
Il regime probatorio è totalmente diverso: dimostrato che un periodo è tempo di lavoro, la prova dell’adempimento della controprestazione retributiva grava sul datore di lavoro, debitore ex art. 1218 c.c. La prospettazione attorea qualificava la franchigia come tempo di lavoro, da retribuire come orario normale se contenuta in quei limiti, altrimenti come straordinario. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio al giudice del merito per l’accertamento del tempo di lavoro e l’eventuale liquidazione delle differenze retributive. Il primo motivo resta assorbito; i giudici del rinvio dovranno preliminarmente accertare la validità o invalidità dell’accordo aziendale del 27.03.2013.
Nota della Redazione
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