Notifica al socio e onere di prova contro le risultanze anagrafiche (Cass. civ. Sez. I n. 20188 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le risultanze anagrafiche relative alla residenza del destinatario della notifica hanno valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova, assumendo rilievo esclusivo il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale. Ne consegue che la notificazione eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza. La consegna del piego a persona di famiglia convivente fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario; chi intenda contestare tale circostanza ha l’onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che rilevino le sole certificazioni anagrafiche indicanti una diversa residenza. Nel procedimento prefallimentare non è contraddittore necessario il custode giudiziario dei beni nominato in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova dichiarava il fallimento di una società di autotrasporti e dei soci illimitatamente responsabili, tra cui il ricorrente, su istanza di un creditore. La Corte d’appello di Genova rigettava il reclamo proposto dal socio avverso tale statuizione.
La Corte distrettuale riteneva, da un lato, che le risultanze anagrafiche sulla residenza del reclamante non fossero idonee a superare le contrarie emergenze fattuali desumibili dalle relate di notifica, dalle quali risultava che il destinatario era reperibile e abitava in altro luogo con un familiare; dall’altro, escludeva che l’istanza di fallimento dovesse essere notificata anche all’amministratore giudiziario della società debitrice. Il socio ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, cui il creditore istante ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 15 l. fall., sostenendo che, a seguito del sequestro preventivo della compagine, la notifica dell’istanza di fallimento dovesse essere rivolta all’amministratore giudiziario nominato e indirizzata alla p.e.c. della procedura risultante dal registro delle imprese. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.: il mezzo non considerava, né criticava, l’affermazione della Corte di merito secondo cui la presenza dell’amministratore giudiziario non era necessaria nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento.
La Corte di merito aveva correttamente ricordato che il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l’amministratore della società. All’apertura della procedura, infatti, gli organi sociali non vengono meno e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 15 l. fall., in relazione all’art. 140 cod. proc. civ.: la notifica al socio illimitatamente responsabile avrebbe dovuto essere compiuta presso la residenza anagrafica, mentre doveva ritenersi nulla quella effettuata altrove, dove il destinatario non aveva familiari conviventi né aveva mai abitato. La Corte ha ritenuto il motivo non fondato.
L’ufficiale giudiziario, nel ricercare il destinatario, non aveva accertato la sua irreperibilità, ma la sua temporanea assenza, procedendo con le formalità dell’art. 140 cod. proc. civ.; anche l’ufficiale postale aveva rinvenuto una persona dichiaratasi familiare convivente. Le risultanze anagrafiche non hanno valore assoluto e insuperabile: esse rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, accertabile con ogni mezzo di prova. Chi intende contestare la consegna a familiare convivente ha l’onere di prova contraria, dimostrando la presenza occasionale e momentanea del familiare. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello del ricorso, ove dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.