Inammissibile l’appello per mancata integrazione del contraddittorio verso un fallimento già chiuso (Cass. civ. Sez. II n. 16077 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice d’appello nei confronti di un fallimento già chiuso è illegittimo, perché rivolto a un soggetto non più esistente. La sentenza che dichiari l’inammissibilità dell’appello per inosservanza di quell’ordine è nulla, non per vizi propri, ma in via riflessa, per vizio radicale del procedimento attinente all’identificazione dei soggetti e del rapporto processuale. In tal caso è ammissibile, ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civ., il deposito in cassazione del decreto di chiusura del fallimento, poiché il documento riguarda la nullità della sentenza impugnata. La pronuncia impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice di merito perché riesamini l’appello.

Il Fatto

Con atto di citazione del 2000 alcuni attori convenivano davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il proprietario di un fondo confinante, lamentando l’occupazione illegittima di una striscia di terreno per la costruzione di un muro. Il convenuto resisteva, deducendo di aver edificato il muro prima dell’acquisto del fondo e chiedendo, in via riconvenzionale, l’usucapione. Nel corso del giudizio interveniva la curatela del fallimento dello stesso convenuto, dichiarato fallito nel 2001.

Il Tribunale condannava il convenuto al rilascio delle porzioni di terreno, previo abbattimento del muro, e rigettava le altre domande. L’appellante proponeva gravame in proprio, deducendo che il giudice delegato aveva dispensato il curatore dall’impugnazione. La Corte d’appello di Napoli, rilevata l’inosservanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela, dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la pronuncia di inammissibilità, sostenendo che il procuratore aveva rappresentato verbalmente al Collegio la chiusura del fallimento e producendo il relativo decreto. Il motivo è ritenuto fondato.

Dalla documentazione emerge che il fallimento era stato chiuso in data 19-7-2016. Quando quindi la Corte d’appello ha emesso l’ordine di integrazione con ordinanza del 30-11-2018, il fallimento era già chiuso da oltre due anni. L’ordine era perciò stato illegittimamente emesso e il vizio si è riverberato sulla sentenza: questa ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per la mancata ottemperanza a un ordine ineseguibile, perché rivolto a un soggetto non più esistente.

Non assume rilievo l’eccezione dei controricorrenti secondo cui la chiusura del fallimento sarebbe stata dimostrata solo in sede di legittimità. Il deposito è ammissibile ai sensi dell’art. 372, primo comma, cod. proc. civ., perché concerne la nullità della sentenza impugnata.

La Corte precisa l’ambito di questa nullità: essa non è soltanto quella derivante da vizi propri della sentenza, ma anche quella originata in via riflessa da vizi radicali del procedimento che, attenendo all’identificazione dei soggetti e del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinano la nullità degli atti compiuti. Richiama in proposito Cass. Sez. III n. 29221 del 2023 e Cass. Sez. L n. 9733 del 1998. Nella fattispecie ricorre un vizio radicale relativo all’identificazione dei soggetti necessari del giudizio d’appello.

Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda all’esame dell’appello; il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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