Divisione ereditaria riduzione donazione indiretta oneri allegazione limiti giudicato (Cass. civ. Sez. II n. 12070 del 04.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successioni, l’azione di divisione ereditaria e l’azione di riduzione sono autonome e diverse, avendo la prima ad oggetto lo scioglimento della comunione tra eredi e la seconda la reintegrazione del legittimario nella quota di riserva. Ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione e, se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, è inammissibile come domanda nuova, in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. In tema di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati ipocatastali non è prevista a pena di inammissibilità o improcedibilità, potendo il giudice acquisire d’ufficio la documentazione occorrente. Il rigetto, in primo grado, della domanda riconvenzionale di accertamento di una donazione, non impugnato con appello incidentale, forma giudicato interno e preclude al giudice di appello di riesaminare la questione.
Il Fatto
Il ricorrente conviene in giudizio la sorella per sentir dichiarare aperte le successioni dei genitori, sostenendo che entrambe fossero regolate dalla legge. La convenuta eccepisce l’esistenza di un testamento paterno con il quale il bene immobile le sarebbe stato assegnato, e propone domanda riconvenzionale di nullità, o in subordine di collazione, di una donazione in denaro che assume ricevuta dal fratello.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiara aperta la successione testamentaria paterna e quella legittima materna, rigetta le domande riconvenzionali della convenuta e, con la sentenza definitiva, rigetta tutte le domande per carenza della certificazione ipocatastale. La Corte d’appello accoglie in parte l’appello, dispone la divisione delle masse ereditarie, riconosce una donazione indiretta in favore del figlio e ritiene ammissibile l’azione di riduzione. Entrambe le parti ricorrono in cassazione, con ricorso principale e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale, per la sua attitudine a incidere sulla stessa possibilità di procedere alla divisione. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il principio secondo cui, nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi a trascrizioni e iscrizioni non è imposta a pena di inammissibilità, poiché l’intervento dei creditori è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni. La prova della comproprietà non richiede il rigore proprio dell’azione di rivendicazione, essendo la divisione volta ad accertare un diritto comune a tutte le parti.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che la motivazione dell’appello è meramente apparente e si colloca al di sotto del minimo costituzionale scolpito dalla giurisprudenza. Il giudice di rinvio avrebbe dovuto indagare, in progressione, la portata della scheda testamentaria: se essa equivalesse a istituzione di erede universale, ovvero se l’assegnazione del bene integrasse un assegno divisionale obbligatorio ex art. 733 cod. civ. o una parziale divisione del testatore ex art. 734 cod. civ., con le relative conseguenze in tema di riduzione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che l’azione di divisione e quella di riduzione sono autonome e diverse, avendo la prima ad oggetto la comunione ereditaria e la seconda la reintegrazione della quota di riserva. La domanda di riduzione non è quindi implicita in quella di divisione e, ove proposta per la prima volta in appello, è inammissibile come nuova. Nella specie manca ogni prova della sua proposizione nel rispetto delle preclusioni di primo grado.
Sui motivi del ricorso principale, la Corte conferma che la donazione indiretta è connotata dal fine di liberalità e non dal mezzo impiegato, potendo consistere nel pagamento di un debito altrui con rinuncia all’azione di regresso. Tuttavia, poiché il rigetto della domanda riconvenzionale non era stato attinto da appello incidentale, sul punto si era formato il giudicato interno, che precludeva alla Corte distrettuale di riesaminare l’esistenza della donazione.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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