Divisione: l’acquirente della quota in corso di causa non è litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. II n. 3331 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Qualora nel corso del processo di divisione relativo a un immobile uno dei condividenti trasferisca a un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.: il giudizio prosegue tra le parti originarie e l’acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato. Se però l’acquisto è avvenuto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che definisce il giudizio non può essergli opposta, con la conseguenza che egli, ove danneggiato dalla ripartizione, può pretendere che si proceda a nuova divisione. L’onere di trascrizione della domanda opera per fini esclusivamente processuali, mentre la norma sull’opponibilità pubblicitaria individua il momento determinante per stabilire chi debba partecipare al giudizio.

Il Fatto

La controversia nasce da un giudizio di scioglimento della comunione su un immobile, introdotto dall’attrice con citazione notificata nel gennaio 2011. Il Tribunale, con sentenza del dicembre 2013, scioglie la comunione; la Corte d’appello, in parziale riforma, attribuisce a ciascuna delle parti un lotto.

Nelle more del giudizio entrambe le parti originarie donano a proprie figlie una quota dell’immobile conteso, con atti trascritti successivamente all’instaurazione del processo. Il condividente soccombente ricorre per cassazione dolendosi del fatto che le due acquirenti non siano state chiamate a partecipare al giudizio, eccependo il difetto di litisconsorzio necessario e la nullità della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono giudicati infondati. La Corte muove dalla pacifica operatività dell’art. 111 c.p.c. anche in materia di giudizio di divisione, richiamando un consolidato orientamento (Cass. n. 1685 del 1975; n. 4891 del 1993; n. 78 del 2013; n. 8624 del 2022).

Il nodo esegetico è sciolto mediante lettura combinata dell’art. 111, comma 4, c.p.c. e dell’art. 1113, comma 3, c.c.. La prima disposizione enuncia una regola di opponibilità della sentenza al successore a titolo particolare, salve le norme sulla trascrizione; la seconda individua, tramite l’adempimento pubblicitario, il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio.

Da qui la conclusione che il cessionario della quota alienata durante il giudizio di scioglimento della comunione non acquista la qualità di litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., che riguarda le ipotesi in cui più parti debbano agire o essere convenute nello stesso processo. L’onere di trascrizione della domanda, del resto, opera per fini esclusivamente processuali, al solo scopo di rendere opponibile la sentenza a chi acquisti diritti dalle parti originarie in pendenza del processo (Cass. n. 3681 del 2021; n. 10005 del 2015; n. 3643 del 2013).

La Corte ribadisce poi che il terzo acquirente di un diritto su uno degli immobili comuni per atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale non è parte necessaria del giudizio; se non chiamato, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce, con facoltà di pretendere una nuova divisione (Cass. n. 4330 del 1986; n. 19529 del 2012; n. 4428 del 2018; n. 15994 del 2020).

Respinta l’allegazione difensiva sulla sopravvenuta diversa composizione della comunione e sulla continuità delle trascrizioni, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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