Revocazione per errore di fatto: inammissibile se il fatto fu controverso (Cass. civ. Sez. V n. 16165 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone una falsa percezione della realtà, una svista immediatamente rilevabile che abbia indotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Non è configurabile l’errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato: in tal caso si verte in errore di giudizio, insindacabile in revocazione. L’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio: se c’è controversia c’è giudizio, e se c’è giudizio non c’è errore percettivo. Il ricorso per revocazione che si risolva in un ulteriore grado di valutazione delle risultanze processuali è inammissibile.

Il Fatto

I contribuenti ricorrono per la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte, in precedenza, aveva rigettato il loro ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma. Quest’ultima aveva disatteso l’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso per la revoca dei benefici fiscali fruiti ai sensi della l. 22 aprile 1982, n. 168, art. 3, secondo comma.

A fondamento del ricorso rescindente i ricorrenti deducono la nullità dell’ordinanza impugnata, per assunta violazione dell’art. 132, secondo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., nonché la violazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sostenendo l’errore su un fatto mai divenuto oggetto di discussione tra le parti. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara entrambi i motivi di revocazione inammissibili. Quanto al primo, la parte non fa valere un vero errore di fatto revocatorio, che consiste in un errore meramente percettivo, di assoluta immediatezza e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

L’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due rappresentazioni dello stesso fatto: una emergente dal provvedimento impugnato, l’altra dagli atti processuali. Non può invece risolversi in un preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, che integra l’errore di giudizio. Sul punto la Corte richiama Cass., 29 marzo 2022, n. 10040 e Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367.

Quanto al secondo motivo, la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione richiede che il fatto oggetto della supposizione non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza si sia pronunciata. La Corte richiama Cass., 4 aprile 2019, n. 9527 e Cass., 15 dicembre 2011, n. 27094.

Le Sezioni Unite, nel precedente n. 5792 del 2024, hanno rimarcato che la svista del giudice cade sulla percezione semplice o oggettuale, mentre l’errore non è quello concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato acquisito. Il carattere controverso del fatto attiene al fatto probatorio rilevante, non ai fatti da provare ex art. 2697 cod. civ.

Inoltre, col secondo motivo i ricorrenti introducono una sorta di ulteriore grado di giudizio a fronte di un’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il motivo per difetto di specifica censura sulle distinte rationes decidendi. Sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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