Rinuncia al ricorso e carenza di interesse sopravvenuto in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 1301 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia del ricorrente alla decisione nel merito, contenuta in memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e ritualmente comunicata alla controparte, determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di accettazione ad opera della controparte. La definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 produce l’estinzione del giudizio solo se riferita all’atto impositivo effettivamente impugnato. Ove la richiesta di adesione riguardi atti diversi e non collegabili, non si addiviene a declaratoria di estinzione, ma la rinuncia unilaterale abilita comunque la pronuncia di inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificò al contribuente un avviso di accertamento con riprese per I.V.A., I.R.P.E. ed I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2007, per maggiori redditi imputati rispetto a quelli dichiarati. Il contribuente impugnò l’atto innanzi alla C.T.P. di Matera, che rigettò il ricorso; la C.T.R. della Basilicata confermò la decisione, ritenendo l’avviso congruamente motivato e fondato su elementi probatori non superati.
Avverso tale sentenza il contribuente propose ricorso per cassazione con cinque motivi. Nelle more, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha rinunziato al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione per cessazione della materia del contendere, conseguente all’adesione alla definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva un difetto di collegamento tra l’atto impositivo impugnato e gli atti oggetto della definizione agevolata. L’avviso di accertamento oggetto del giudizio è identificato in un determinato numero, mentre la richiesta di adesione al beneficio risulta presentata in relazione ad atti diversi — segnatamente due cartelle — e non vi è elemento che consenta di collegare tra loro siffatti differenti atti impositivi.
Tale allegazione non consente dunque di addivenire a una declaratoria di estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata della lite. La Corte precisa che la mancanza del collegamento impedisce l’effetto estintivo invocato dal ricorrente.
Cionondimeno, la medesima allegazione abilita la Corte a una pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Questa consegue alla rinuncia unilaterale del ricorrente alla decisione nel merito, pure contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla controparte dalla Cancelleria in ossequio al novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al caso di specie in forza dell’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022.
La Corte ricorda che la rinuncia non necessita di alcuna accettazione ad opera della controparte, richiamando sul punto un proprio precedente (Cass., Sez. 5, n. 10140 del 2020). Quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla va disposto, essendosi la resistente costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Infine, la Corte esclude i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, richiamando ulteriori propri precedenti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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